AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.120
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00120
Lugano 30 ottobre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1°ottobre 1997 presentato da
Contro
la sentenza 26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’510.30 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 settembre 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’510.30 a saldo della fattura 26 giugno 1997 (doc. B) emessa per lavori di manutenzione e riparazione eseguiti sulla vettura di quest’ultima;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la convenuta non ha contestato la pretesa avversaria non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha concluso all’accoglimento dell’istanza;
che con scritto 1°ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio dolendosi di non aver potuto partecipare al contraddittorio in quanto fissato per una data successiva a quella dell’emanazione della sentenza pretorile;
che la censura ricorsuale merita accoglimento;
che infatti, con ordinanza 5 settembre 1997 il pretore ha citato le parti a comparire il 23 ottobre 1997 per la discussione dell’istanza sennonché, per un verosimile errore di trascrizione nell’agenda della pretura, l’udienza ha avuto luogo il 23 settembre 1997 senza che nessuna delle parti sia comparsa;
che a dipendenza di quest’errore, la convenuta non è stata posta in grado di partecipare alla discussione dell’istanza, ciò che configura una violazione del suo diritto di essere sentita (Sträuli/Messmer, ZPO, 1982, § 56, p. 116, N. 1);
che l’art. 327 lett. e CPC, prevede la cassazione di decisioni rese ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.);
che per questo motivo, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 23 ottobre 1997 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;
che pertanto, in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC, gli atti devono essere rinviati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 26 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster