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Numero d'incarto:
16.1997.127
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00127
Lugano
14 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile promossa con petizione 15 maggio 1997
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.8’950.- oltre
accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano,
domande ridotte a fr. 6’750.- e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con petizione 15
maggio 1997 l’__________ ha convenuto in giudizio ____________________figlio
del defunto __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’950.-
corrispondenti alle cure mediche prestate a quest’ultimo durante la sua
degenza ospedaliera presso la __________ (doc. B e C), pretesa ridotta pendente
causa a fr. 6’750.- a seguito del pagamento della fattura di fr. 2’200.- (doc.
C);
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitore della
pretesa litigiosa poiché di spettanza delle casse malati __________ e
__________ presso le quali il padre era assicurato, debitrici che l’istante
avrebbe tacitamente accettato sulla base delle indicazioni contenute nel
formulario compilato dal padre prima del suo ricovero (doc. 1);
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente
all’importo residuo di fr. 6’750.- non potendosi desumere dalla sola
indicazione sul formulario con i dati personali del paziente (doc. 1) del nome
delle sue casse malati, un’assunzione esterna di debito da parte di quest’ultime;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC;
che
nel caso concreto, nonostante la corretta indicazione del titolo di cassazione
di cui all’art. 327 lett. g CPC - disposto che permette l’annullamento di una
sentenza frutto di un’errata applicazione del diritto o di un’arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie- il ricorrente non ne evidenzia gli
estremi;
che
infatti egli si limita a riproporre, completandola, la propria versione dei
fatti con particolare riferimento alla connotazione giuridica da lui data al
formulario sottoscritto dal defunto padre, nel senso che l’indicazione delle
casse malati sarebbe vincolante per l’istante ai fini della fatturazione delle
prestazioni litigiose;
che
contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la conclusione del primo
giudice secondo la quale dall’indicazione delle casse malati del padre nel
formulario contenente i suo dati personali non si poteva dedurre la loro
qualità di debitrici della pretesa litigiosa e tantomeno l’accordo
dell’istante di ritenerle tali, non è arbitraria poiché il formulario in
questione fornisce unicamente i dati personali del paziente (tant’è che lo stesso
è definito “Personalien”) e non ha certo carattere contrattuale come preteso
dal ricorrente;
che
indipendentemente dal regime legale applicabile alla fattispecie dal punto di
vista assicurativo, la __________ potrebbe essere un centro ospedaliero privato
non convenzionato con le casse malati, ragione per la quale debitore principale
della prestazione fornita dall’istante sarebbe il convenuto nella sua qualità,
non contestata, di erede del padre __________, ferma restando la possibilità
per quest’ultimo di tentare il recupero dell’importo presso le casse malati del
defunto padre;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 25 ottobre 1997
di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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