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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.137
Data decisione, Autorità: 20.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00137
Lugano 20 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 14 novembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 23 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 24 settembre 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 settembre 1997 __________, ditta che si occupa della fornitura di prodotti e apparecchiature varie per esercizi pubblici, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’463.45 oltre accessori a saldo di diverse fatture emesse per la fornitura di merce e prestazioni presso l’esercizio pubblico __________ gestito da quest’ultimo (doc. B);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di fatture di spettanza della __________, proprietaria dell’esercizio pubblico;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non potendosi evincere dagli atti la legittimazione passiva del convenuto trattandosi dell’incasso di fatture intestate a “__________”;
che con atto ricorsuale 14 novembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 14 novembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre, completandole, le proprie argomentazioni a sostegno del benfondato della sua pretesa nei confronti dell’istante;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la conclusione del primo giudice che ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto non è arbitraria in quanto sorretta dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali dalle quali si evince che partner contrattuale dell’istante era il “__________” al quale sono intestate tutte le fatture e i bollettini di consegna e non il convenuto;
che il ricorso, di natura chiaramente appellatoria, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 14 novembre 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- devono essere poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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