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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.14
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00014
Lugano
14 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 4 febbraio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 28 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 gennaio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 gennaio
1997 __________, titolare del __________, ha chiesto il rigetto
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 761.70 oltre interessi, a saldo della fattura emessa il 7
maggio 1996 per lavori di riparazione eseguiti sul suo veicolo (doc. B);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nella fattura sottoscritta dalla convenuta, ha accolto
l’istanza, rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al
contraddittorio;
che con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento;
che
il 6 marzo 1997 la controparte ha presentato le proprie osservazioni;
che
lo scritto 15 marzo 1997 con il quale la ricorrente prende posizione in merito
alle osservazioni di controparte deve essere estromesso dall’incarto poiché il
CPC non prevede la possibilità di formulare delle controsservazioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 febbraio 1997 della ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del
giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle
prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita
ad esporre -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC)- le proprie contestazioni in merito alla riparazione eseguita
dall’istante;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali
presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che
a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni della
ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto provvisorio
dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi
unicamente sull’esistenza di un riconoscimento di debito e sull’eventuale benfondato
di eventuali eccezioni allo stesso contrapposte;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che al resistente non
vengono assegnate ripetibili di questa sede -per altro non richieste- non
potendo valere il suo scritto 6 marzo 1997 quale allegato di osservazioni al
ricorso,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 4 febbraio 1997
di __________ è nullo.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a
suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di vezia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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