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Numero d'incarto:
16.1997.148
Data decisione, Autorità:
16.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00148
Lugano
16 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 17 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 settembre 1997
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda
respinta dal
primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 2
settembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 4’727.35 oltre accessori, importo corrispondente alle rate
scadute sul contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 10 febbraio 1997 (doc.
A) al fine di garantire il pagamento di un corso di inglese al quale la
convenuta si era iscritta presso la __________ (doc. 1) che gestisce la scuola
di lingue __________.
Al contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzitutto la
carenza di poteri di rappresentanza di __________ che ha sottoscritto l’istanza
in discussione, nel merito ha contestato la sussistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito. Essa ha in particolare sostenuto la nullità del
contratto di mutuo in quanto stipulato allo scopo di finanziare un corso di
lingue presso la scuola di lingue __________ che non le è stato possibile
seguire a seguito della chiusura della sede scolastica di Locarno alla quale si
era iscritta (doc. 5). Data la stretta connessione tra i due contratti,
l’impossibilità di seguire il corso di lingue per cause a lei non imputabili,
ha reso privo d’oggetto pure il contratto di mutuo sul quale l’istante basa la
propria domanda di rigetto dell’opposizione.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata preliminarmente l’infondatezza
dell’eccezione di carenza di legittimazione di __________, ha respinto la
domanda di rigetto dell’opposizione non riconoscendo al contratto di mutuo
prodotto dall’istante la qualifica di valido riconoscimento di debito. A mente
del primo giudice al contratto di mutuo sul quale l’istante basa la sua
pretesa, siccome in stretta connessione con il contratto sottoscritto dalla
convenuta con __________, tornano applicabili le norme sulla vendita a rate per
il rinvio di cui all’art. 226m cpv. 2 CO, ragione per la quale il contratto
prodotto dall’istante, poiché carente dell’indicazione della clausola relativa
alla facoltà di rinuncia entro cinque giorni di cui all’art. 226a cpv. 2 n. 8
CO, è nullo.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le prove, in particolare per aver concluso all’esistenza di un rapporto di
collaborazione tra la stessa e scuola di lingue, quindi all’applicazione delle
norme sulla vendita a rate.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re
M./D.SA; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20). In
quest’ambito, l’esame del giudice verte unicamente sulla liquidità delle prove
e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate, ritenuto che attraverso un
giudizio sommario emanato in base a criteri d’apparenza, il giudice deve
stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 163).
. I contratti bilaterali
giustificano di principio il rigetto provvisorio dell’opposizione a condizione
che il precettante provi di aver eseguito le prestazioni dalle quali dipende
l’esigibilità del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69).
Nel caso concreto, a
sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione l’istante ha
prodotto il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 10 febbraio 1997,
avente per oggetto un importo di fr. 5’649.29, pagabile in 5 rate mensili di
fr. 1’174.20 cadauna, importo sul quale la convenuta ha pagato una sola rata
(doc. B).
Al di là dell’esigibilità
del credito fatto valere in giudizio, controversa è la validità del titolo come
tale.
- La conclusione del
primo giudice secondo la quale al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti
sarebbero applicabili le norme sulla vendita a rate, non è arbitraria.
Secondo l’art. 226m cpv. 2
CO le disposizioni sulla vendita a rate (art. 226a segg. CO) si applicano per
analogia ai mutui concessi per l’acquisto di cose mobili quando il venditore e
il mutuante cooperano per procurare al compratore la cosa mediante pagamento
rateale e successivo del prezzo. Indipendentemente dalla terminologia del testo
di legge, che all’art. 226m cpv. 2 CO parla di venditore e compratore, il
disposto si riferisce anche ad altri tipi di contratto, in particolare anche a
contratti che hanno per oggetto la prestazione di servizi qualora il pagamento
della prestazione avvenga ratealmente (Stauder, in Comm. basilese, 1996,
n. 43 ad art. 226m CO).
Ai fini dell’applicazione
delle norme sulla vendita a rate è sufficiente che con la conclusione del
contratto le parti abbiano inteso perseguire gli stessi scopi economici che
nella vendita a rate, ossia concedere delle facilità di pagamento
all’acquirente che non dispone dei mezzi necessari per pagare in contanti la
prestazione, facilità di pagamento che possono essere accordate dal venditore o
da un terzo (Stauder, op.cit., n. 64-66 ad art. 226m CO), nel senso che
il terzo versa la totalità del prezzo direttamente al venditore (Stauder,
op.cit., n. 69 ad art. 226m CO). L’esistenza o meno di un rapporto di
collaborazione ai sensi dell’art. 226m cpv. 2 CO dipende dalle circostanze del
caso concreto (Stauder, op.cit., n. 73 ad art. 226m CO). La tesi su cui
la ricorrente fonda il proprio gravame e secondo la quale le norme sulla
vendita a rate si applicano solo in presenza di un rapporto di collaborazione
qualificato, costituisce un’opinione dottrinale tra le altre che in quanto tale
non vincola il giudice. Altri autori, tra i quali il citato _________ nonché il
Tribunale federale, ritengono infatti la tesi dottrinale invocata troppo
restrittiva e ammettono l’applicazione delle norme sulla vendita a rate quando
vi sono sufficienti indizi per ammettere l’esistenza di un rapporto di
collaborazione tra il venditore e il mutuante (Stauder, op.cit., n.
74-77 ad art. 226m CO; DTF 122 III 160).
Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, nella concreta fattispecie non può seriamente essere
messa in discussione l’esistenza di una stretta relazione tra il contratto di
mutuo (doc. A) e il contratto di noleggio per un corso linguistico (doc. 1).
Sul contratto di noleggio del corso linguistico sottoscritto dalla convenuta
con la __________ figura a chiare lettere, alla clausola relativa alle modalità
di pagamento del corso, il nominativo dell’istante nonché l’esatto contenuto
del contratto di mutuo, in particolare il numero di rate stabilite e il loro
ammontare oltre alla data di scadenza delle stesse. Rilevasi inoltre che il
contratto di noleggio e la richiesta di un mutuo alla parte istante sono stati
sottoscritti lo stesso giorno.
Questo basta per ritenere
sostenibile la tesi del primo giudice e l’applicazione da parte di quest’ultimo
dell’art. 226m CO, quindi l’accertamento della nullità del contratto di mutuo
prodotto a valere quale riconoscimento di debito siccome carente
dell’indicazione del termine di riflessione di cui all’art. 226a cpv. 2 n. 8
CO, sanzione prevista dall’art. 226a cpv. 3 CO.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve essere respinto.
Alla controparte che non
ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per
questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione 28 novembre 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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