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Numero d'incarto:
16.1997.15
Data decisione, Autorità:
18.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00015
Lugano
18 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 presentato nella forma
dell’appello da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 10 febbraio 1997 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 19 gennaio 1994 da
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’020.35 oltre accessori, pretesa
ridotta in sede di
conclusioni a fr. 2’910.55 e così accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 19 gennaio 1994 la __________ ha convenuto in giudizio
__________, datrice di lavoro di __________, al fine di ottenere la
restituzione di fr. 3’020.35, importo ridotto in sede di conclusioni a fr.
2’910.55 e pari alle indennità di disoccupazione versate alla lavoratrice per
il periodo dal 22 luglio 1993 -data del suo licenziamento in tronco- sino al 31
agosto 1993 -data di inizio di una nuova attività lavorativa. L’istante,
ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco della lavoratrice, ha
chiesto la restituzione dell’importo anticipato in virtù della cessione legale
di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il benfondato del licenziamento
in tronco di __________ per aver ospitato nella camera da lei occupata presso
l’esercizio pubblico dove prestava la sua attività lavorativa, una persona
sprovvista del permesso di soggiorno e per di più ricercata dalla polizia per
frode dello scotto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamati gli atti istruttori
della parallela causa (inc. n. CL 94.64) che oppone la convenuta a __________ e
dai quali è emerso che il licenziamento in tronco di quest’ultima non era
giustificato, ha concluso all’accoglimento dell’istanza ordinando alla
convenuta la restituzione all’istante dell’importo di fr. 2’910.55, peraltro
rimasto incontestato, e pari a quanto anticipato alla dipendente a titolo di
indennità di disoccupazione.
Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso
per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13
LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento. La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di non
aver ritenuto provati gli estremi del licenziamento in tronco della
lavoratrice, donde l’infondatezza della pretesa di parte istante.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
L’istante
è legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI
secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese
di quest’ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che
è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro (ZBJV
1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558)
-
Per
quanto attiene ai motivi di ricorso, la ricorrente si limita a riproporre in
questa sede le proprie argomentazioni a sostegno del licenziamento in tronco di
__________. Orbene, a prescindere dalla ricevibilità della censura, non
bastando ai fini della motivazione di un ricorso per cassazione il solo fatto
di proporre una versione dei fatti più favorevole rispetto a quella fatta
propria dal primo giudice, le conclusioni cui è giunto il pretore non sono arbitrarie.
Infatti,
come risulta dalla parallela causa richiamata dalle parti e congiunta per
l’istruttoria a quella che ci occupa (inc. n. CL 94.64), la datrice di lavoro
qui convenuta non è riuscita a sostanziare l’esistenza di motivi gravi tali da
giustificare la misura dalla stessa adottata nei confronti della sua dipendente
__________.
Non
sussistendo gli estremi per il licenziamento in tronco, l’istante ha quindi
diritto alla restituzione delle prestazioni da lei erogate, spettando alla
datrice di lavoro l’obbligo di retribuire la lavoratrice per il periodo
controverso.
- Alla
controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC,
pronuncia: 1.
Il ricorso 18 febbraio 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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