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Numero d'incarto:
16.1997.151
Data decisione, Autorità:
12.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00151
Lugano
12 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 7 novembre 1997
da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal
convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 7
novembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 7’000.-. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha
prodotto la transazione giudiziale 17 luglio 1997 (doc. A) con la quale
__________ si è dichiarato d’accordo di liquidare le pretese salariali del suo
ex dipendente __________ con il pagamento di fr. 11’000.-, importo sul quale il
convenuto ha versato unicamente un acconto di fr. 4’000.-.
Il convenuto si è opposto
alla domanda avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito con il
pagamento dell’importo di fr. 4’000.-, importo che l’istante ha accettato a
saldo delle proprie pretese salariali e non a titolo di acconto (doc. 1).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto, in quanto non sufficientemente
comprovata, l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso. Il
primo giudice, non considerando quale valida prova dell’estinzione del debito
la dichiarazione di cui al doc. 1, ha rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ limitatamente al credito
esigibile di fr. 4’000.- (doc. D).
-
Con il presente
tempestivo gravame al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10
dicembre 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare di non aver considerato provata
l’eccezione di estinzione del debito nonostante il chiaro tenore della
dichiarazione 12 settembre 1997 (doc. 1) la cui validità e veridicità non è
stata contestata neppure dall’istante.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.).
Questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Per l’art. 80 cpv. 2 LEF
le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono parificate a sentenze
esecutive e giustificano il rigetto definitivo dell’opposizione.
Nella fattispecie, non è
contestato che la transazione giudiziale 17 luglio 1997 (doc. A) sottoscritta
dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, costituisca valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Controverso è per contro
il fatto di sapere se il convenuto abbia o meno provato di aver estinto il suo
debito nei confronti del suo ex dipendente per le pretese salariali fatte
valere da quest’ultimo.
L’estinzione del debito può
avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche in altro modo
riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149). Trattandosi di una procedura
di rigetto definitivo dell’opposizione, l’eccezione di estinzione del debito
deve essere comprovata mediante documenti non bastando la sua verosimiglianza (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 142).
Contrariamente a quanto
concluso dal primo giudice, la dichiarazione 12 settembre 1997 (doc. 1) con la
quale __________ e dichiara di accettare il pagamento di fr. 4’000.- a saldo
delle sue pretese salariali nei confronti dell’ex datore di lavoro __________,
costituisce una prova documentale sufficiente dell’avvenuta estinzione del
debito da parte di quest’ultimo.
Infatti, a prescindere
dalle motivazioni che hanno indotto l’istante a sottoscrivere questa
dichiarazione, la stessa -che non è stata eccepita di falso o di nullità- deve
essere considerata quale valida deroga al precedente accordo concluso il 17
luglio 1997, nel senso che l’istante ha accettato il pagamento di fr. 4’000.- a
saldo delle sue pretese. Il tenore della dichiarazione di cui al doc. 1 fa
esplicito riferimento alla transazione giudiziale 17 luglio 1997 ciò che
dimostra che l’istante era a conoscenza del fatto che accettando il pagamento a
saldo di fr. 4’000.- rinunciava a fr. 7’000.-: ciò basta per togliere efficacia
alla precedente transazione ai fini della procedura di rigetto
dell'opposizione. Nulla giova alla tesi di parte istante il richiamo alle
modalità di pagamento di cui allo scritto 2 settembre 1997 (doc. D), non
trattandosi di condizioni pattuite dalle parti ma bensì di semplici indicazioni
del legale dell’istante. Di nessun conforto alla tesi di quest’ultimo non è
neppure il suo successivo scritto 24 settembre 1997 (doc. I), che in quanto
dichiarazione di parte non basta a inficiare il chiaro contenuto delle
dichiarazione 12 settembre 1997 con la quale egli si è dichiarato pienamente
tacitato nei confronti del convenuto.
Per quanto attiene alle
ulteriori contestazioni dell’istante secondo le quali controparte avrebbe
approfittato del suo stato di bisogno per fargli sottoscrivere la dichiarazione
controversa, a prescindere dalla loro proponibilità in una procedura di rigetto
dell’opposizione, le stesse sono rimaste allo stadio di puro parlato e non
possono quindi inficiare il contenuto della
dichiarazione di cui al
doc. 1 che come tale deve ritenersi valida ed efficace tra le parti, né
verosimilmente contraria all'art. 341 CO.
Alla luce di quanto sopra
esposto, dovendosi ritenere quale sufficiente prova dell’estinzione del debito
posto in esecuzione la dichiarazione sottoscritta dall’istante il 12 settembre
1997,
l’istanza di rigetto
dell’opposizione deve essere respinta.
- Ne discende che il
ricorso, che ha evidenziato il motivo di cassazione invocato, deve essere
accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 9 dicembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
26 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 120.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 200.- a titolo di
ripetibili.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico di
__________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 250.- a titolo di
ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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