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Numero d'incarto:
16.1997.156
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00156
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da
rappr.
da __________
contro
il
decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da
patr.
dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre
interessi nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 marzo
1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per
spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di
riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima;
che con decreto 28
novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre
1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un
intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che
non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora
lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un
patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di
un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 15
dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il
predetto decreto chiedendone l’annullamento;
che in virtù dell’art. 327
CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici
di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che
pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 327, n. 3);
che nella specie il
decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte
convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente
giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e
durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)-
costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una
decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che quindi il ricorso deve
essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale
contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che a prescindere dalla
sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal
signor __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre
__________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della
madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che in applicazione dell’art.
313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione
dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo
si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per
i quali motivi,
pronuncia:
-
Il
ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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