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Numero d'incarto:
16.1997.157
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00157
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da
rappr.
da __________
contro
il
decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 17 luglio 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’038.40
oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UE di
Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 luglio
1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere
il pagamento di fr. 2’038.40 a saldo delle note emesse per prestazioni
professionali da lui svolte a favore di quest’ultima;
che con decreto 28
novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre
1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un
intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che
non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora
lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un
patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di
un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 15
dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il
predetto decreto chiedendone l’annullamento;
che in virtù dell’art. 327
CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici
di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che
pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 327, n. 3);
che nella specie il
decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte
convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente
giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e
durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)-
costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una
decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione;
che quindi il ricorso deve
essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale
contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che a prescindere dalla
sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal
signor __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre
__________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della
madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC;
che in applicazione dell’art.
313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione
dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo
si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità
della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per
i quali motivi,
pronuncia:
-
Il
ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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