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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.159
Data decisione, Autorità:
04.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00159
Lugano
04 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 5 dicembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 19 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 14 ottobre 1997 da
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 570.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 200.-,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 14 ottobre 1997 __________ a ha convenuto in
giudizio __________, titolare della __________, al fine di ottenere il
pagamento di fr. 570.–, corrispondenti al valore di due capi consegnati al
convenuto per il lavaggio e da questi restituiti danneggiati, l’uno (una gonna
blu consegnata per l’eliminazione di una macchia di olio) presentava uno
scolorimento del tessuto, mentre l’altro (un abito color fucsia) è stato
ritornato macchiato;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità
per le macchie accertate sugli abiti dell’istante, in particolare per quella riscontrata
su un abito color fucsia in quanto già presente al momento in cui l’abito gli è
stato consegnato per il lavaggio;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, esclusa in quanto non comprovata
una responsabilità del convenuto per il danneggiamento dell’abito, ha accolto
l’istanza limitatamente a
fr.
200.– a valere quale risarcimento per il danno cagionato a una gonna, macchiata
a dipendenza del trattamento utilizzato per l’eliminazione di una macchia
d’olio;
che
con atto ricorsuale 5 dicembre 1997 __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver parzialmente accolto l’istanza nonostante non vi sia prova di un errore
da lui commesso nel lavaggio dei capi consegnatigli;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande
di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e
nemmeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (art. 329
cpv. 2 CPC), deve essere respinto;
che
infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del
primo giudice trova puntuale riscontro nell’ammissione dello stesso convenuto
che, in sede di contraddittorio ha allegato: “in seguito alla lavatura si è
prodotto uno schiarimento del tessuto nella zona dove vi era la macchia di olio
e tale schiarimento delle dimensioni di un cinque franchi con i bordi
irregolari determinato da un processo chimico che di solito non si manifesta
pulendo macchie di olio”, verbale che il convenuto ha sottoscritto senza
riserve;
che
di conseguenza il fatto, non contestato, non aveva necessità di essere provato
in alcun modo;
che
quindi il ricorso, con il quale il ricorrente si limita a proporre la sua
personale versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal giudice di
pace sarebbe arbitraria e tantomeno errata, deve essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede;
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1.
Il ricorso 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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