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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.16
Data decisione, Autorità: 18.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00016
Lugano 18 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 presentato nella forma dell’appello da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 10 febbraio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 27 settembre 1993 da
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’313.15 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di cameriera presso il Ristorante __________ sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 27 dicembre 1992 (doc. A). Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1993, si è concluso il 20 luglio 1993 a seguito della notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato del contratto.
Con istanza 27 settembre 1993 __________, contestando la liceità del licenziamento in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’313.15 a saldo delle proprie pretese salariali per una eccessiva deduzione dei contributi dell’assicurazione disoccupazione (fr. 25.50), per differenze di salario per i mesi di maggio e giugno 1992 (fr. 851.-), per il salario di sua spettanza per il mese di luglio 1992 (fr. 1’153.30), per i giorni di vacanze e di libero non goduti (fr. 1’450.30), per la quota parte di tredicesima (fr. 131.90), per la differenza tra quanto ricevuto dall’assicu-razione disoccupazione e il salario di sua spettanza nel periodo dal 21 luglio 1993 al 13 settembre 1993 (fr. 622.80), data di inizio della nuova attività lavorativa, per la differenza tra quanto percepito presso la nuova datrice di lavoro e il salario pattuito presso la convenuta sino al 31 dicembre 1992 (fr. 178.35), oltre a un’indennità per licenziamento ingiustificato (fr. 3’000.-).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. In particolare ha rimproverato all’istante di aver ospitato nella camera da lei occupata presso l’esercizio pubblico un’ami-ca straniera ricercata dalla polizia e sprovvista del necessario permesso di soggiorno, circostanza questa atta a coinvolgere la responsabilità della convenuta nonché quella del gerente del locale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo ingiustificato il suo licenziamento con effetto immediato, in assenza della prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. Il pretore non ha in particolare considerato causa grave atta a legittimare il licenziamento in tronco il fatto di aver ospitato un’amica sprovvista del necessario permesso di soggiorno e ricercata dalla polizia, ritenuto che in precedenza quella stessa persona aveva soggiornato presso lo stesso esercizio pubblico senza che il gerente si sia preoccupato della regolarità del suo soggiorno. Il primo giudice ha quindi accolto le pretese dell’istan-te limitatamente a quelle pattuite contrattualmente e comprovate (fr. 1’499.30 netti e fr. 2’439.35 lordi), oltre a una mensilità di fr. 2’550.- a titolo di indennità per ingiusto licenziamento.
Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente concluso all’inapplicabi-lità dell’art. 337 CO, in particolare per non avere ritenuto provata la causa grave legittimante il licenziamento in tronco della dipendente.
Con osservazioni 4 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N.2 ad art. 337 CO).
Dottrina e giurisprudenza assimilano a una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 104; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27). L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’interven-to di questa Camera, a meno che la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istrutto-ria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
Di per sé la particolare situazione della persona ospitata potrebbe sembrare allarmante a dipendenza delle possibili implicazioni penali nei suoi confronti. Sennonché queste connotazioni non possono avere effetti oggettivamente negativi sul rapporto fra datrice di lavoro e lavoratrice, non tanto a dipendenza della poca gravità del reato ipotizzato a carico della conoscente dell’istante, ma perchè non v’è prova che la stessa fosse a conoscenza della situazione (ciò che peraltro nega). Questo impedisce di considerare arbitraria e non solo opinabile la decisione pretorile.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 1997 di __________ è respinto.
è tenuta a rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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