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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.17
Data decisione, Autorità: 08.08.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00017
Lugano 8 agosto 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1997 presentato da
contro
la sentenza 22 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 luglio 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF Mendrisio, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con separate istanze 22 luglio 1996 la __________ e lo __________, hanno chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da __________ ai PE: no. __________-con il quale lo __________ ha escusso il convenuto per l’incasso di fr. 3’808.70 oltre accessori corrispondenti all’imposta cantonale 1993- no. __________- con il quale __________ ha escusso il convenuto per l’incasso di fr. 3’808.70 oltre accessori per l’imposta cantonale 1994 e no. __________-con il quale la __________ ha escusso il convenuto per l’incasso di fr. 1’750.- oltre accessori pari all’imposta federale diretta 1993-94;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo 31 marzo 1995 dell'ufficio di tassazione di Mendrisio, relativa al biennio 1993-94 con l’attestazione della sua regolare notifica al contribuente e del suo passaggio in giudicato;
che in sede di contraddittorio il convenuto ha parzialmente riconosciuto le pretese avversarie, ritirando le opposizioni interposte ai PE sopra menzionati limitatamente agli importi posti a suo carico con le decisioni di riparto dell’imposta tra coniugi relative all’imposta cantonale e federale per il biennio 1993-94;
che il segretario assessore, dopo aver congiunto le cause, ha accertato il benfondato dell’eccezione del convenuto circa l’esistenza di un titolo esecutivo unicamente per gli importi dallo stesso riconosciuti e non anche per quelli di spettanza della moglie, respingendo di conseguenza le istanze;
che con il presente tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare il principio secondo il quale nell’ambito della riscossione dell’imposta federale il marito rimane solidalmente responsabile con la moglie del pagamento dell’intera quota a carico dei coniugi indipendentemente dall’eventuale decisione di riparto dell’imposta;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che oggetto di impugnativa è unicamente la reiezione della domanda di rigetto dell’opposizione riferita al PE no. __________ notificato per l’incasso dell’imposta federale diretta 1993-94;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l’art. 13 DIFD, applicabile alla fattispecie trattandosi dell’incasso dell’imposta federale per il biennio 1993-94, stabilisce il principio della responsabilità solidale limitata unicamente per la moglie, nel senso che mentre quest’ultima risponde del pagamento dell’imposta limitatamente alla sua quota (cpv. 2), il marito rimane responsabile dell’intero ammontare della stessa;
che infatti in costanza di matrimonio il marito assume gli obblighi fiscali della moglie e la sostituisce sia dal punto di vista formale che materiale, di modo che egli è debitore principale dell’imposta calcolata in funzione del reddito di entrambi i coniugi, reddito che dal punto di vista dell’IFD forma un’unità (Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, pag. 59; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage, I Teil, n. 1 ad art. 13 IFD);
che quindi, ritenuto che il riparto di imposta serve unicamente a quantificare la quota dovuta dalla moglie, il marito rimane fiscalmente responsabile del pagamento dell’intera imposta, ossia anche della quota parte di spettanza della moglie (Känzig, op.cit., n. 11 ad art. 13 IFD);
che la sentenza impugnata, che ha accolto l’eccezione del convenuto circa la limitazione della sua responsabilità alla sua quota di imposta, deve pertanto essere annullata in quanto frutto di un’erronea applicazione del diritto materiale;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 19 febbraio 1997 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Le istanze 22 luglio 1996 dello __________ sono respinte.
L’istanza 22 luglio 1996 della __________ è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta __________ al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________. Questi rifonderà alla ricorrente l'importo di fr. 50.-- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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