AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.18
Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00018
Lugano 2 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 presentato da
__________ e
rappr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 28 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 gennaio 1992 da
rappr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della parte di tetto dello stabile di loro proprietà sporgente sulla particella n. __________ RFD __________, domanda accolta dal primo giudice che ha invece respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti con la quale hanno chiesto l’iscrizione a RF di un diritto di sporgenza a favore del loro fondo e a carico di quello dell’istante,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ è comproprietario, unitamente a __________ e __________, del fondo n. __________ RFD __________ mentre _________ e __________ sono comproprietari delle confinanti part. __________e __________. Su quest’ultime particelle è edificato uno stabile che nel corso del 1989 è stato oggetto di lavori di riattazione tra i quali la sopraelevazione della quota base del tetto. A seguito di questo intervento vi è stata un’invasione sulla proprietà __________.
Con istanza 20 gennaio 1992 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo la demolizione della parte di tetto sporgente sulla part. 167 di sua proprietà (in particolare dell’ultima parte della falda del tetto), in via subordinata egli ha chiesto il versamento di una congrua indennità da stabilirsi secondo l’equo apprezzamento del giudice, ritenuto un importo minimo di fr. 5’000.-.
A seguito della decisione 13 novembre 1996 di questa Camera, che ha accertato un vizio di natura formale nel fatto per l’istante di aver convenuto in causa un solo proprietario anzichè entrambi i comproprietari delle particelle / RFD __________, __________ ha riformulato la stessa domanda nei confronti di __________ e __________ i quali, non contestando la sporgenza bensì la tempestività della contestazione avversaria così come la sproporzionalità della misura richiesta per quanto attiene sia alla demolizione sia all’importo dell’indennità rivendicata in causa, si sono opposti all’istanza e hannno chiesto in via riconvenzionale l’iscrizione a RF di un diritto di sporgenza a favore delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ e a carico del fondo n. __________, domanda presentata nei confronti dei comproprietari __________, _________ e __________.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la tempestività dell’opposizione presentata con scritto 17 maggio 1989 (doc. A) da __________ contro la sopraelevazione del tetto ad opera dei convenuti, rispettivamente l’inapplicabilità dell’art. 674 cpv. 3 CC sul quale i convenuti hanno basato la loro domanda riconvenzionale, ha concluso all’accoglimento dell’istanza condannando quest’ultimi a rimuovere il manufatto sporgente sul fondo dell’istante.
Con osservazioni 9 aprile 1997 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Pacifica nella fattispecie è l’esistenza di un manufatto sporgente dalle particelle n. __________ e __________ RFD __________ appartenenti ai ricorrenti sulla confinante particella n. __________ di proprietà __________. Controversa è unicamente la questione relativa alla tempestività e idoneità dell’opposizione formulata dal vicino nei confronti dell’intervento edificatorio dei convenuti.
Secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, disposto sul quale i ricorrenti basano la loro tesi difensiva, qualora l’opera sporgente sia fatta senza diritto ma il vicino danneggiato non abbia fatto
opposizione alla stessa a tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare mediante un’equa indennità, al costruttore in buona fede, il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
L’opposizione, per essere tempestiva, deve essere formulata
non appena l’eccesso è oggettivamente riconoscibile per il proprietario, ossia non appena egli può rendersi conto della portata della costruzione (Meier-Hayoz in Commentario bernese, n. 39 ad art. 674 CC).
I ricorrenti censurano l’accertamento del giudice di prime cure secondo il quale mediante lo scritto 17 maggio 1989 (doc. A) l’istante avrebbe tempestivamente e debitamente manifestato il proprio dissenso all’intervento edificatorio da loro posto in atto. A mente degli insorgenti questi avrebbe potuto e dovuto avvedersi delle dimensioni dell’intervento controverso, in particolare della sua sporgenza, già al momento della consultazione dei piani allegati alla domanda di costruzione (27 aprile 1988).
Ora, siccome per la verifica della tempestività dell’opposizione è determinante il momento a far tempo dal quale l’eccesso è oggettivamente riconoscibile per il proprietario, non vi sono in concreto elementi tali per ritenere che l’istante avrebbe potuto rendersi conto della sporgenza della falda del tetto dei convenuti prima del 17 maggio 1989. Infatti, dai piani di costruzione richiamati dai convenuti si evince il tipo di intervento prospettato ma non necessariamente la sua portata, ovvero in particolare che la nuova copertura del tetto risultasse sporgente rispetto all’altrui proprietà; anche prescindendo dall’abilità soggettiva dell’istante -che non è specialista del ramo (cfr. interrogatorio formale)- nella lettura di piani di costruzione, le conclusioni del primo giudice sulla riconoscibilità dell’eccesso di edificazione non possono essere censurate, mancando contrari elementi di giudizio. Comunque il 17 maggio 1989 i lavori di risanamento erano almeno ancora in atto.
Che poi la contiguità degli immobili avrebbe dovuto rendere prevedibile la sporgenza poi verificata è discorso pertinente, ma esula da una considerazione oggettiva e conforme alla natura del ricorso in esame.
Nulla giova alla tesi dei convenuti neppure il richiamo allo scritto 1° giugno 1988 dell’istante. Dallo stesso non risulta infatti che egli fosse a conoscenza della futura sporgenza del tetto: la lettera in esame concerne infatti ben altro elemento della costruzione, ossia la quota base del tetto; in quell’occasione il vicino si riservava di sopraelevare il tetto della sua proprietà così come intendeva fare controparte.
Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto tempestiva l’opposizione formulata dall’istante il 17 maggio 1989 (doc. A), ossia non appena era oggettivamente riconoscibile la portata dell’intervento controverso (cfr. al proposito anche la deposizione del tecnico comunale _________ secondo il quale il 23 maggio 1989 era visibile la solo la travatura del tetto dei convenuti), non è arbitraria in quanto confortata dalle risultanze istruttorie.
L’opposizione, oltre ad essere tempestiva, deve essere indirizzata al proprietario o a chi, secondo l’ordinario andamento delle cose è legittimato a rappresentarlo (Meier-Hayoz, op.cit., n. 45 ad art. 674 CC). In concreto, non può essere seriamente contestata la legittimazione della ditta _________ -impresa che si è occupata della direzione lavori- a ricevere per conto dei convenuti l’opposizione dell’istante.
Per quanto attiene al contenuto dell’opposizione, dallo scritto 17 maggio 1989 (doc. A) dell’istante si evince con sufficiente chiarezza il suo disaccordo con la sporgenza controversa: ciò basta per ritenere sufficientemente motivato il reclamo (Meier-Hayoz, op.cit., n. 46 ad art. 674 CC).
Accertata la tempestività e l’idoneità dell’opposizione espressa dall’istante, l’istanza dev’essere decisa nell’ambito dell’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC).
Sulla base della cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. Nel caso particolare di opere sporgenti, senza diritto, da un altro fondo sul proprio, il proprietario può chiederne la rimozione se abbia formulato opposizione a tempo debito e se la richiesta non costituisce abuso di diritto (art. 641 cpv. 2 CC; Meier-Hayoz, n. 89 ss ad art. 641 e n. 38 ad art. 674).
In altre parole, per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC basta il fatto dell’oggettiva, indebita ingerenza senza che l’istante debba dimostrare un’eventuale colpa a carico dei convenuti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 104 ad art. 641 CC) e senza che entri in considerazione il discorso sulla proporzionalità fra i pregiudizi che gliene derivano e i costi di demolizione a carico dei convenuti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 105 ad art. 641 CC).
Constatata l’esistenza dell’indebita ingerenza, il giudice non può respingere la domanda se non quando è accertata l’esistenza a carico dell’istante di un abuso di diritto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 112 ad art. 641 CC), ciò che non è stato evidenziato nel caso di specie. Il solo fatto che la costruzione sporgente non arrechi all’istante un pregiudizio particolare di natura funzionale, architettonica o estetica, non basta infatti a ritenere abusiva la sua domanda di demolizione. Nel comportamento dell’istante, che ha tempestivamente reagito alla sporgenza abusiva e che prima dell’inoltro della presente procedura giudiziaria ha contattato controparte al fine di trovare una soluzione bonale alla vertenza (doc. C), non è ravvisabile un agire contrario alle regole della buona fede inteso quale “Schikanenfall” (Merz, in Commentario bernese, n. 305 ad art. 2 CC). Postulando la demolizione dell’opera costruita abusivamente l’istante si limita quindi a prevalersi e a tutelare il proprio diritto di proprietà.
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto senza che siano dati i presup-posti dell’art. 152 CPC per dichiararlo temerario.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 lett. g CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 di __________ e __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.-
b) spese fr. 50.-
fr. 500.-
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido, con l’obbligo pure solidale di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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