AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.21
Data decisione, Autorità: 22.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00021
Lugano 22 luglio 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 febbraio 1997 presentato da
contro
la sentenza 30 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 aprile 1995 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’245.- nonché il rigetto dell’opposi-zione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 aprile 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’245.- a saldo delle fatture emesse il 18 aprile 1994 (fr. 1’901.-) e il 3 maggio 1994 (fr. 344.-) per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la fattura 18 aprile 1994 emessa per la sostituzione della guarnizione della testata del motore, prestazione che egli rifiuta di pagare in quanto rivelatasi inutile ai fini dell’elimina-zione del difetto, tant’è che lo stesso difetto si è ripresentato dopo pochi chilometri e ha reso necessaria la successiva riparazione di cui alla fattura 3 maggio 1994;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha escluso esservi una relazione tra il difetto oggetto della fatturazione 18 aprile 1994 (doc. 2) e quello fatturato il 3 maggio 1994 (doc. 3), ha accolto la pretesa di parte istante;
che con atto ricorsuale 24 febbraio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di essersi riferito alla deposizione del teste __________, persona interessata all’esito della lite, nonché alla perizia giudiziaria allestita unicamente sulla base dei documenti senza visionare i pezzi sostituiti;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali per quanto riferite alla valutazione delle prove da parte del primo giudice, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l’arbitrio non può in ogni caso essere ravvisato nel solo fatto che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile: la decisione è arbitraria solo se appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a);
che in relazione al rimprovero mosso al primo giudice di essersi riferito alla deposizione del teste __________, dipendente dell’istante e quindi secondo il ricorrente non libero di esprimersi oggettivamente sui fatti, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti degli elementi di fatto desumibili da altre prove;
che il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA);
che nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione con l’istante possa aver indotto il teste __________ a dare una versione distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti che possano far apparire dubbia la sua testimonianza: ne discende che la stessa, nella misura in cui permette al giudice di fondare il proprio convincimento, può essere tenuta in considerazione;
che per quanto attiene alle risultanze peritali, premesso che il rimprovero del ricorrente sembra essere rivolto all’operato del perito piuttosto che a quello del pretore, va rilevato che il giudice, ancorché non vincolato dall’opinione dei periti, è libero di aderirvi facendo uso della sua facoltà di apprezzamento delle prove ex art. 90 CPC, tanto più quando, come in concreto, le stesse non sono smentite da altre risultanze istruttorie;
che nessun rimprovero può in particolare essere mosso al pretore per essersi basato su una perizia effettuata sulla base di soli documenti e non anche in funzione dei pezzi sostituiti, ritenuto che il perito medesimo ha dichiarato di poter rispondere alla questione litigiosa, ossia quella di sapere se vi fosse una relazione tra i due interventi oggetto delle fatturazioni controverse, senza dover far capo a ulteriori accertamenti;
che quindi la valutazione delle prove, effettuata entro i margini del potere di apprezzamento di cui gode il giudice ex art. 90 CPC e non contraddetta da altri elementi d’istruttoria, non può essere censurata;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, deve pertanto essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 24 febbraio 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster