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Numero d'incarto:
16.1997.3
Data decisione, Autorità:
16.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00003
Lugano
16 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi, e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1997 presentato da
(patr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 23 dicembre 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 25 novembre 1996
nei confronti di
(patr.
dall’avv. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 25 novembre 1996 __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 4’050.-, importo corrispondente al
contributo alimentare arretrato per tre mensilità. A valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la sentenza provvisionale 2 novembre 1993 della
Prima Camera civile (doc. A) che ha imposto al marito l’obbligo di versare alla
moglie l’importo di fr. 1’350.- mensili a titolo di contributo alimentare.
In
sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando
l’esistenza di un valido titolo esecutivo,
con
particolare riferimento alla sentenza provvisionale della Prima Camera civile poichè
superata dalla successiva sentenza di divorzio 15 maggio 1995 con la quale il
Pretore del distretto di Riviera ha esonerato il marito dal pagamento di
qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l’istanza in difetto
di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto dell’opposizione per
l’importo posto in esecuzione, non potendo a tal fine valere la sentenza
cautelare 2 novembre 1993 della Prima Camera civile, ritenuto che alla stessa
ha fatto seguito la sentenza 15 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Riviera,
immediatamente esecutiva secondo l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC, nonostante
contro la stessa sia pendente un appello.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 14 gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta
contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare il principio secondo il quale sino alla
crescita in giudicato della sentenza di divorzio, i rapporti tra le parti sono
regolati dalle misure provvisionali precedentemente adottate sulla base dell’art.
145 CC, ciò che comporta il riconoscimento del carattere esecutivo alla
sentenza della Prima Camera civile.
Con
osservazioni 27 gennaio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il
titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere
esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti
di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Nella
fattispecie, ai fini dell’ottenimento del rigetto definitivo dell’opposizione
l’istante ha prodotto la sentenza cautelare 2 novembre 1993 della Prima Camera
civile prolata nell’ambito della procedura di divorzio che oppone le parti;
procedura che non si è ancora conclusa, avendo entrambi i coniugi impugnato la
sentenza di divorzio 15 maggio 1995 del Pretore di Riviera.
- Considerato
che le mensilità litigiose sono relative al 1996, controversa tra le parti è la
questione di sapere se alla sentenza provvisionale 2 novembre 1993 della Prima
Camera civile possa essere attribuito carattere esecutivo, rispettivamente se,
dal punto di vista della regolamentazione degli obblighi alimentari del
convenuto valga questa decisione o la successiva sentenza di divorzio 15 maggio
1995, ancorchè non passata in giudicato.
Secondo
la dottrina una sentenza è esecutiva se è passata in giudicato ed è riconosciuta
come esecutiva nel Cantone chiamato a decidere (Hauser, in Recht 1986,
pag. 35). Anche una decisione non ancora passata in giudicato può quindi assurgere
a titolo esecutivo se il diritto processuale cantonale la dichiara
immediatamente esecutiva (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, §
109, n. 12).
Nel
nostro Cantone l’art. 310 cpv. 4 lett. a CPC dichiara provvisoriamente
esecutivi senza cauzione e senza espressa menzione nella sentenza, i giudizi in
materia di prestazione di alimenti e le misure provvisionali giusta l’art. 145
CCS.
In
merito all’interpretazione di questo disposto, occorre rilevare che la prassi
si è finora attenuta al testo letterale della norma, nel senso che in materia
di contributi alimentari sono immediatamente esecutivi non solo i decreti
cautelari, ma anche le sentenze di merito, ancorchè non passate in giudicato (Rep
1979 280; 1974 321).
Per
quanto criticabile questa prassi, secondo la quale in caso di impugnazione
della sentenza di merito solo il dispositivo che riconosce o nega gli alimenti
è immediatamente esecutivo, mentre rimangono in sospeso tutte le ulteriori
questioni attinenti lo scioglimento del matrimonio e quello del regime dei
beni, essa è comunque quella in vigore di modo che non può essere considerato
arbitrario il fatto per il primo giudice di non essersene scostato (Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 18 ad art. 327).
Nulla
giova alla tesi della ricorrente il riferimento alla giurisprudenza federale di
cui alla sentenza pubblicata in DTF 120 II 2 -dove oggetto di controversia era
la regolamentazione degli aspetti accessori del divorzio- e tantomeno a quella
pubblicata in DTF 111 II 309 nella quale il Tribunale federale ha riconosciuto
l’esistenza di diverse prassi cantonali in merito alla problematica
dell’esecutività delle misure provvisionali che regolano il mantenimento della
moglie rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, non
ritenendo arbitraria la decisione cantonale che ha negato carattere esecutivo
alla sentenza provvisionale sulla base della quale la moglie ha chiesto il
pagamento di un contributo alimentare, ancorchè quest’aspetto non fosse ancora
stato deciso definitivamente con la decisione di merito (caso peraltro analogo
a quello in discussione).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
il titolo di cassazione invocato non potendo in particolare essere considerato
arbitrario il solo fatto per il primo giudice di aver fatto propria una prassi
giurisprudenziale piuttosto che un’altra, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia: 1.
Il ricorso per cassazione 9 gennaio 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.- già anticipati dalla
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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