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Numero d'incarto:
16.1997.48
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00048
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 17 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 12 novembre 1996 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuta al
PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12
novembre 1996 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 6’894.50 oltre accessori;
che a valere quale titolo
esecutivo l’istante ha prodotto la transazione giudiziale 14 luglio 1992 a
tenore della quale __________ si è impegnata a ordinare e ritirare presso
l’istante merce per la stagione primavera-estate 1993 per un valore minimo di
fr. 5’500.-, caso contrario ella si impegnava a pagare all’istante la somma
equivalente (doc. A);
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria sostenendo di non aver potuto, per cause
indipendenti dalla sua volontà, accedere ai magazzini dell’istante così da
ritirare la merce in discussione, ragione per la quale le sarebbe stato
impossibile adempiere all’impegno assunto al punto 1 della transazione;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza non potendosi
evincere con sufficiente chiarezza il motivo per il quale la convenuta non
avrebbe potuto far fronte all’impegno assunto;
che con il presente tempestivo
gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare per aver accolto l’eccezione della convenuta nonostante questa non
sia stata minimamente comprovata;
che con osservazioni 15
maggio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che secondo l’art. 80 cpv.
2 LEF le transazioni giudiziali sono parificate a sentenze esecutive per cui,
di principio, legittimano il rigetto definitivo dell’opposizione a meno che
l’escusso non comprovi l’intervenuta prescrizione del suo debito, l’estinzione
del medesimo o di aver ottenuto una proroga di pagamento (art. 81 LEF),
oppure, più genere, non alleghi delle eccezioni atte ad inficiare il titolo
medesimo;
che contrariamente a
quanto concluso dal primo giudice, la transazione giudiziale sulla quale
l’istante basa la sua domanda di rigetto dell’opposizione (doc. A), non
contiene nessuna condizione al di fuori di quella posta alla convenuta di
acquistare merce per un valore minimo di fr. 5’500.- (punto 1 transazione);
che poiché non è
contestato che la convenuta non ha fatto fronte a quest’impegno -senza che ella
abbia peraltro fornito delle prove a sostegno delle sue allegazioni circa
l’impossibilità oggettiva di procedere all’acquisto e ritiro della merce presso
l’istante- diviene automaticamente esigibile l’importo posto in esecuzione
(punto 3 transazione) il cui pagamento non è stato assoggettato a nessun'altra
condizione;
che quindi la sentenza
pretorile, che a torto ha ritenuto condi-zionato l’impegno di pagamento
sottoscritto dalla convenuta, deve essere annullata essendo il frutto di
un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie;
che pertanto il ricorso,
che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia;
che per quanto attiene
agli interessi di ritardo, gli stessi vengono riconosciuti a far tempo dal 30
novembre 1993 (doc. C), data della prima messa in mora agli atti (art. 102 CO),
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 8 aprile 1997 della __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
17 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva, per l’importo di fr. 5’500.- oltre
interessi del 5% dal 30 novembre 1993 l’opposizione interposta da __________ al
PE no. __________ dell’UEF di Locarno.
- Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.-, da anticipare
dall’istante, vanno poste a carico della convenuta che rifonderà all’istante
un’indennità di fr. 60.-.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente,
sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla __________ l’importo
di fr. 250.- a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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