AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.52
Data decisione, Autorità: 15.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00052
Lugano 15 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare “l’appello” 15 aprile 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 7 marzo 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni a opera di
e __________ patr. dall’avv. __________
tendente al pagamento di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che tra __________ e __________, proprietari del fondo n. __________ RFD __________ sul quale è edificato un posteggio, e __________, usufruttuaria del confinante fondo n. __________ al beneficio di una servitù- diritto di posteggio sul menzionato fondo, sono sorte controversie inerenti le modalità di utilizzo del posteggio, con particolare riferimento all’utilizzo del cancello elettrico istallato dai proprietari;
che il 16 gennaio 1996 __________ e __________ hanno inoltrato nel confronti di __________ una denuncia penale chiedendo che quest’ultima venisse riconosciuta autrice colpevole del reato di danneggiamento del cancello e che quindi venisse condannata al pagamento di fr. 712.70, pari alle spese sostenute per la riparazione del medesimo e di cui alle fatture doc. 9 e 10;
che con sentenza 7 marzo 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, confermando il decreto di accusa 20 agosto 1996 (DAP 1391/1996) ha riconosciuto __________ colpevole del reato di danneggiamento “per avere intenzionalmente danneggiato il cancello ad apertura elettrica che delimita il posteggio di proprietà __________ e __________, forzandolo”;
che contestualmente alla condanna penale, il pretore ha accolto la pretesa risarcitoria dei denuncianti ritenendola sufficiente-mente comprovata sulla base delle fatture doc. 9 e 10;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr. 712.70 a titolo di risarcimento danni, pretesa che a suo dire poteva essere accolta solo nella misura di fr. 305.70 pari al danno per il quale era stato provato e accertato dal primo giudice un nesso di causalità con il suo agire;
che in applicazione dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC va preliminarmente estromesso dall’incarto il preventivo 5 aprile 1997 allegato al ricorso;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nella concreta fattispecie la ricorrente ripropone in questa sede la contestazione del quantum della pretesa risarcitoria dei denuncianti, con particolare riferimento alla fatturazione di un Decoder Faac e di un lampeggiatore Minilamp (doc. 9) per i quali, a suo dire, non risulterebbe la prova del danneggiamento ad opera sua, tant’è che il giudice penale ha accertato unicamente la perdita di olio dai motori del cancello;
che se è pur vero che relativamente alla quantificazione del danno la sentenza del primo giudice si limita a richiamare le fatture doc. 9 e 10, è altrettanto vero che queste fatture comprovano l’esecuzione di determinate riparazioni successive al danneggiamento del cancello ad opera della ricorrente: ciò basta a non rendere arbitraria la conclusione del pretore secondo la quale la ricorrente è responsabile del pagamento di queste riparazioni;
che d’altra parte al pubblico dibattimento la denunciata si è limitata a contestare la fatturazione del decoder e di un lampeggiatore, senza aver tentato di provare la sua estraneità a questi danni, peraltro tempestivamente fatti valere con la querela penale (cfr. punto 4 e 7);
che quindi, a prescindere dalla sua ricevibilità, il ricorso che
non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da giustificare l’annullamento della decisione pretorile, -annullamento che può concernere solo la decisione nel suo risultato e non la sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a)- deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.--, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster