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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.54
Data decisione, Autorità: 11.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00054
Lugano 11 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 aprile 1997 presentato da
rappr. dall’__________
contro
la sentenza 8 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 7 ottobre 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di lattoniere dal 1° settembre 1995 (doc. F) sino al suo licenziamento , avvenuto il 7 marzo 1996.
Con istanza 7 ottobre 1996 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 900.-, importo da questa trattenuto sulla liquidazione salariale finale.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver saldato ogni pretesa salariale del lavoratore, tant’è che quest’ultimo ha sottoscritto per accettazione il conteggio di cui al doc. A con il quale avrebbe accettato una trattenuta, tenuto conto anche dei danni cagionati nello svolgimento delle sue funzioni.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che l’istante, sottoscrivendo la distinta di cui al doc. A, ha riconosciuto di aver cagionato danni per fr. 900.- accettando quindi la trattenuta salariale effettuata dalla datrice di lavoro a questo titolo.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver dedotto dalla sottoscrizione del conteggio di cui al doc. A l’accettazione da parte sua della trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro per danni cagionati unicamente dalla sua inesperienza e non per negligenza e tantomeno intenzionalmente.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Giusta l’art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).
Nel caso in rassegna, manca qualsiasi prova circa una violazione del contratto da parte del dipendente, in particolare la convenuta non ha provato che i danni elencati nel doc. A siano da addebitare a una negligenza dell’istante, tantomeno che egli li abbia cagionati intenzionalmente. Di nessun conforto sono in tal senso le deposizioni __________ e __________ dalle quali non risulta la natura e tantomeno l’origine dei danni, di modo che non è possibile dedurre se l’istante abbia commesso una qualsiasi violazione contrattuale tantomeno per colpa.
In ogni caso, poichè la sottoscrizione di questo documento è avvenuta per stessa ammissione del legale della convenuta al termine del rapporto lavorativo (doc. C), quindi nel periodo di protezione di cui all’art 341 cpv. 1 CO, il lavoratore non potrebbe neppure rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, tra i quali rientra evidentemente il diritto a percepire integralmente lo stipendio.
Il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve pertanto essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Poiché la convenuta -almeno davanti al giudice di pace- non ha contestato di aver trattenuto sulla liquidazione salariale di spettanza dell’istante l’importo di fr. 900.-, si deve ritenere che l’importo effettivamente trattenuto sia tale (doc. A) e non di fr. 600.-- come sostenuto in un primo tempo dalla convenuta.
Trattandosi di una controversi derivante da contratto di lavoro, alla stessa sono applicabili gli art. 416 segg. CPC, in particolare l’art. 416 lett. e CPC secondo il quale alla parti non possono essere imposte né tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 aprile 1997 del Giudice di pace del Circolo di Carona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 900.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° giugno 1996.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà a __________ l’importo di fr. 150.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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