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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.61
Data decisione, Autorità: 09.09.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00061
Lugano 9 settembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 aprile 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’500.- oltre interessi del 6% dal 30 gennaio 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Su quest’importo il convenuto ha versato acconti per complessivi fr. 30’000.-, da qui la richiesta del saldo di fr. 2’000.- da parte della ditta appaltatrice.
In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di importo superiore a quello posto in esecuzione. Egli si è prevalso infatti della pena convenzionale pattuita contrattualmente in caso di ritardo nella consegna dell’opera e pari a fr. 100.- per ogni giorno di ritardo; poiché il ritardo nella consegna della cucina è stato di almeno tre mesi, egli ritiene estinto il proprio debito nei confronti dell’istante, alla quale ha opposto in compensazione anche il danno cagionato alla fascia di chiusura della cucina, rovinata durante il montaggio.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito limitatamente all’importo di fr. 1’500.-, ha concluso al parziale accoglimento dell’istanza respingendo in quanto non comprovata l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale in particolare per aver respinto, ancorché comprovate dalle risultanze istruttorie e dalle ammissioni della stessa parte istante, le sue pretese per danni opposte in compensazione a controparte a totale estinzione del credito da questa fatto valere in giudizio. Rimprovera inoltre al primo giudice di avere accolto, sebbene non comprovata la richiesta di controparte di pagamento degli interessi di mora al tasso del 6% dal 30 gennaio 1992.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in questione è la conferma d’ordine 30 luglio 1991 (doc. B) con la quale il convenuto riconosce di dovere all’istante fr. 31’500.- per la posa e fornitura della cucina da lui scelta, importo sul quale egli ha versato acconti per un totale di fr. 30’000.-.
Questo documento costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ivi menzionato di complessivi fr. 31’500.-
Nella concreta fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non avrebbe reso sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in compensazione -per un importo quantomeno corrispondente a quello in esecuzione- non è arbitraria.
Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, dalle risultanze istruttorie non è infatti emersa l’esigibilità della pena convenzionale pattuita tra le parti (doc. B), in particolare che il ritardo nella consegna della cucina (5 giorni per l’istante, 3 mesi per il convenuto) fosse in qualche modo da addebitare all’istante e che quest’ultima fosse stata richiamata a una puntuale consegna della cucina (Ehrat, in Comm. basilese, 1996, n. 14 e 15 ad art. 160 CO).
La stessa carenza a livello probatorio si attua con riferimento alla pretesa per danni fatti valere dal convenuto.
A fronte dell'ammissione dell’istante di aver cagionato un danno alla fascia di chiusura della cucina per la riparazione della quale le parti si sarebbero accordate nel senso che il convenuto avrebbe effettuato la riparazione inviando all’istante la relativa fattura, il ricorrente non solo non ha provato l’ammontare del danno, ma soprattutto non ha dimostrato di aver proceduto alla riparazione controversa: da qui l’impossibilità di riconoscergli un credito a questo titolo.
In particolare, può, essere osservato che l'unico documento prodotto dall'escusso a sostegno della sua tesi liberatoria è un suo scritto in cui esprime la volontà di nulla più versare alla controparte.
Il ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui rimprovera al primo giudice di aver riconosciuto all’istante interessi di mora del 6% dal 30 gennaio 1992.
Poiché la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO), spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag. 292, n. 133). Nel caso di specie, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante al tasso legale del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO), e ciò dal 26 febbraio 1997 (doc. A), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv 1 CO).
Analogo giudizio si giustifica anche per l'attribuzione delle ripetibili, malgrado l'intervento riformatorio in tema di interessi di mora.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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