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Numero d'incarto:
16.1997.7
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00007
Lugano
14 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 13 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 18 ottobre 1996
da
rappr.
dall’__________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
In
fatto e in diritto:
- Con istanza 18
ottobre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l’incasso di fr. 1’507.30, pari al premio assicurativo dovuto per il 1995
per la copertura provvisoria di uno stabile di proprietà di quest’ultimo a
__________. A valere quale riconoscimento di debito essa ha prodotto la
proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 19 gennaio 1995 (doc.
A).
In sede di contraddittorio
l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un
valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non potendo
in particolare essere riconosciuto alla proposta di assicurazione il carattere
di polizza assicurativa poiché priva dell’indicazione dell’ammontare del premio
dovuto.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione (doc. A), ha accolto
l’istanza .
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle
prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per aver
equiparato la proposta di assicurazione (doc. A) a un valido riconoscimento di
debito nonostante sullo stesso non figuri l’ammontare del premio fatto valere
in causa.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In quest’ultima ipotesi il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto
dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la
professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep
1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites,
154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).
Sebbene
non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve
essere agevolmente determinabile.
- Nella procedura di
rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989
in re M./D.SA).
Nel caso di specie,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione
prodotta dall’istante, in particolare dalla proposta di assicurazione
“copertura provvisoria stabile” sottoscritta dal convenuto (doc. A) -atto che
di principio vale quale riconoscimento dei premi scaduti (Panchaud/Caprez,
op.cit., § 94)- non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento
di debito per l’importo posto in esecuzione. Sulla stessa non figura infatti né
l’ammontare del premio dovuto dall’assicurato, né tantomeno i criteri di
calcolo del medesimo, ritenuto che il generico rinvio alla “tariffa attuale”,
neppure allegata alla proposta assicurativa, non permette al debitore di
quantificare il suo debito, ciò basta per escludere l'esistenza di un valido
titolo legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell'art.
82 LEF. Del resto l’unico documento versato agli atti che riporta la somma
oggetto dell’esecuzione è il conteggio dell’8 gennaio 1996 che non reca nessun
segno di accettazione da parte dell’assicurato (doc. G).
.
- In virtù dell'art.
327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto e la sentenza impugnata,
frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, annullata.
Accogliendo il ricorso e
dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta
a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. l ricorso per cassazione
23 gennaio 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia in fr. 60.-, da anticipare dalla parte
istante, rimane a
suo carico con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 150.-
a titolo di indennità.
II. Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.,- già anticipate dal ricorrente, sono poste
a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità
per questa sede.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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