AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.70
Data decisione, Autorità: 28.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00070
Lugano 28 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’419.75 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di
Bellinzona, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 3’173.70
oltre interessi del 5% dal 24 febbraio 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato, rimproverando in particolare al legale di non aver tempestivamente inoltrato la domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria ancorché in possesso della necessaria documentazione e in particolare del preavviso favorevole del Municipio.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata negligenza a carico dell’istante per non aver tempestivamente inoltrato l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria a favore del suo patrocinato, ha nondimeno ritenuto soltanto di ridurre la pretesa dell’istante a fr. 3’173.70 oltre interessi del 5% dal 24 febbraio 1996.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 giugno 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver parzialmente accolto la pretesa dell’istante nonostante abbia riconosciuto a carico di quest’ultimo un agire negligente per aver inoltrato tardivamente l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria nonostante ne fossero date tutte le premesse.
Con osservazioni 22 luglio 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nel caso concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, il fatto per l’avv. __________ di aver inoltrato l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria per il suo patrocinato solo il 25 gennaio 1996, ossia quando la causa di divorzio era già da tempo conclusa con sentenza 18 maggio 1995, mentre egli era in possesso della necessaria documentazione già dal mese di febbraio 1995 (doc. 3 e 4), costituisce a non dubitarne una violazione da parte del legale dei propri doveri di patrocinio, tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura (Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 18). E ciò in relazione a tutti i termini del mandato. Nel caso in esame questo rapporto non era limitato al patrocinio del cliente nella causa, ma si estendeva all’ottenimento del beneficio della gratuità di tale patrocinio.
Che così fosse è pacifico e risulta in tutta evidenza dallo scritto 3 febbraio 1995 inviato dall’avvocato al Municipio di __________ per ottenere “il preavviso favorevole per l’accoglimento dell’assistenza giudiziaria” (doc. 3).
Il tentativo di conciliazione ha avuto luogo qualche giorno dopo e la risposta di causa è stata presentata dall’avv. __________ il 20 aprile 1995.
A identica conclusione giunge pure questa Camera sulla base delle prove documentali agli atti dalle quali risulta che al momento determinante -ossia quello in cui avrebbe dovuto essere decisa la domanda (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 155)- la situazione finanziaria del convenuto, che disponeva di un reddito annuo di fr. 25’000.- (doc. 2) ed era confrontato a oneri finanziari annui per fr. 33’045.10 (di cui fr. 24’480.- per la pigione del locale nel quale esercitava la sua attività di parrucchiere (doc. G e 2), fr. 3’855.60 per l’assicurazione malattia (doc. 2), fr. 1’120.- per l’assicurazione infortuni (doc. H), fr. 2’866.- per l’assicurazione sulla vita (doc. L), fr. 624.80 per l’assicurazione dell’inventario aziendale (doc. M) e fr. 98.70 per l’assicurazione responsabilità civile (doc. N), oltre a un debito di fr. 45’000.- nei confronti della __________ (doc. 2), era tale da ritenerlo indigente ai sensi dell’art. 155 CPC, ciò che è peraltro confermato anche dal preavviso favorevole del Municipio di __________ (doc. 4).
Per quanto attiene all’ulteriore requisito della probabilità di esito favorevole della causa (art. 157 CPC), per il riconoscimento del quale non vanno peraltro poste condizioni rigorose trattandosi di una causa di stato (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 e 7 ad art. 157), tutto lascia presumere che il pretore, che già aveva ammesso la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria, avrebbe decretato nel medesimo modo.
Accertato che l’assistenza giudiziaria sarebbe stata concessa al ricorrente, si deve concludere che è dato il presupposto del nesso causale adeguato fra il danno lamentato e il comportamento anticontrattuale dell'avvocato. Quindi, il mancato tempestivo inoltro dell'istanza da parte dell’avvocato ha indubitabilmente cagionato un danno al convenuto, pari alla nota professionale posta a suo carico anziché a carico dello Stato come sarebbe stato il caso qualora egli avesse agito tempestivamente. Questo danno deve quindi essere posto a carico dell’istante (Weber, op.cit., n. 30 ad art. 398 CO). Una diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal primo giudice, non è ammissibile non essendo dimostrata, e peraltro neppure allegata, un’eventuale concolpa del convenuto o altre circostanze atte a giustificare una riduzione del danno (Weber, op.cit., n. 31 ad art. 398 CO).
Nulla giova alla tesi di parte istante il fatto che egli abbia svolto correttamente il mandato di patrocinio per quanto attiene alla causa di stato, il corretto svolgimento di questa procedura non può infatti sanare l’errore commesso per quanto attiene al tardivo inoltro della domanda di assistenza giudiziaria.
Parimenti non può giovare all’istante il preteso miglioramento delle condizioni finanziarie del convenuto poiché al momento determinante queste, per stessa ammissione del legale (doc. 3), erano tali da giustificare la domanda e la concessione del gratuito patrocinio. Per gli stessi motivi è irrilevante il riferimento all’art. 27 cpv. 4 LALEF -peraltro inapplicabile non trattandosi in concreto di una procedura esecutiva- e all’art. 162a CPC che permette in determinate circostanze allo Stato, e non al legale, il recupero di quanto anticipato per le spese di patrocinio.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- già anticipate dall’istante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 450.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico dell’avv. __________ che rifonderà al ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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