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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.73
Data decisione, Autorità: 14.07.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00073
Lugano 14 luglio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 10 giugno 1997 presentato da
contro
la sentenza 22 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 730.50 oltre accessori nonchè il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 giugno 1996 __________ (agente principale __________) ha convenuto in giudizio __________ (agente locale __________), al fine di ottenere il pagamento di fr. 730.50, pari al costo di un’autoradio che la convenuta avrebbe dovuto ritornare all’istante avendone ricevuta una seconda in sostituzione;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che l’autoradio controversa è stata ritornata all’istante;
che con sentenza 22 maggio 1997 il Giudice di pace del Circolo di Riviera, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova della restituzione della radio di cui l’istante chiede il pagamento, ha accolto l’istanza;
che con scritto 10 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv 3);
che nella concreta fattispecie con lo scritto 10 giugno 1997 __________ si limita a riproporre la propria versione dei fatti senza muovere nessuna precisa critica nei confronti dell’operato del primo giudice, anzi lasciando esplicitamente a questa Camera di riesaminare la sentenza impugnata;
che pertanto lo scritto in esame, che non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione, deve essere respinto poichè nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il “ricorso” 10 giugno 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di Pace del Circolo di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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