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Numero d'incarto:
16.1997.73
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00073
Lugano
14 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 10 giugno 1997 presentato da
contro
la
sentenza 22 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1996
da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 730.50 oltre
accessori nonchè il
rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF
di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con istanza 13 giugno 1996 __________ (agente principale __________) ha
convenuto in giudizio __________ (agente locale __________), al fine di
ottenere il pagamento di fr. 730.50, pari al costo di un’autoradio che la
convenuta avrebbe dovuto ritornare all’istante avendone ricevuta una seconda in
sostituzione;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria osservando che l’autoradio
controversa è stata ritornata all’istante;
che
con sentenza 22 maggio 1997 il Giudice di pace del Circolo di Riviera, previa
valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova
della restituzione della radio di cui l’istante chiede il pagamento, ha accolto
l’istanza;
che
con scritto 10 giugno 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv 3);
che
nella concreta fattispecie con lo scritto 10 giugno 1997 __________ si limita
a riproporre la propria versione dei fatti senza muovere nessuna precisa
critica nei confronti dell’operato del primo giudice, anzi lasciando
esplicitamente a questa Camera di riesaminare la sentenza impugnata;
che
pertanto lo scritto in esame, che non supera la soglia imposta dalla procedura
per essere trattato come ricorso per cassazione, deve essere respinto poichè
nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC,
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il “ricorso” 10 giugno 1997
di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di Pace del Circolo di Riviera
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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