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Numero d'incarto:
16.1997.75
Data decisione, Autorità:
14.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00075
Lugano
14 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1997 presentato nella forma
dell’appello da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 17 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 17 aprile 1997 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta dalla
convenuta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 17
aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 7’294.70, pari al costo pattuito per un corso di lingue. A
valere quale riconoscimento di debito essa ha prodotto il “contratto di
noleggio” sottoscritto dalla convenuta il 12 dicembre 1996 (doc. B).
Al contraddittorio
l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi dell’eccezione di
inadempimento del contratto, in particolare per il fatto che la prestazione
fornita dall’istante non era quella pattuita. Infatti, l’idioma insegnato
dall’istante -per il tramite di una docente di lingua madre brasiliana- era
diverso da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto,
ossia il portoghese parlato in Portogallo e non quello parlato in Brasile.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non ritenendo sufficentemente
comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escussa
con riferimento alla lingua insegnata dall’istante, diversa da quella
concordata.
-
Con il presente
tempestivo gravame, che deve essere
trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 17 LALEF,
__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale in
particolare per aver respinto, ancorché comprovata dalle risultanze
istruttorie, l’eccezione di inadempimento del contratto.
-
Le osservazioni 13
settembre 1997 (data del timbro postale) della controparte devono essere
estromesse dall’incarto senza che sia necessaria la loro notifica alla
ricorrente siccome tardive. Il termine di 10 giorni per la loro presentazione (art.
22 cpv. 1 LALEF), essendo infatti scaduto l’11 agosto 1997 (art. 31 cpv. 1 e 56
cifra 2 LEF).
-
Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Secondo l’art. 82 LEF il
creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro.
Il
titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in questione è il contratto di
noleggio sottoscritto dalle parti il 12 dicembre 1996 (doc. B), che di
principio costituisce riconoscimento di debito per le rate scadute (Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190).
- Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe
all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce
in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi
(Rep 1987 pag.
150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag.
95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.).
Quale eccezione atta ad
inibire il rigetto dell’opposizione la convenuta ha sollevato l’eccezione di
inadempimento del contratto, per il fatto che l’istante le ha messo a
disposizione un insegnante di lingua madre brasiliana che impartiva lezioni in
un portoghese parlato nel suo Paese ma diverso dal portoghese parlato in
Portogallo, da lei richiesto.
La conclusione del primo
giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe reso sufficientemente
verosimile l’eccezione di inadempimento del contratto -con riferimento alla
prestazione fornita dall’istante, diversa da quella pattuita- non è arbitraria.
Dalle risultanze
istruttorie non risulta infatti che le parti abbiano pattuito la condizione
allegata dalla convenuta secondo la quale ella avrebbe preteso l’insegnamento
della lingua portoghese parlata in Portogallo piuttosto che del portoghese
parlato altrove.
In considerazione
dell’assenza nel contratto di qualsiasi riferimento al portoghese insegnato
dall’istante piuttosto che di quello desiderato dalla cliente -indicando questo
in modo generico “corso di lingua portoghese”- spettava alla convenuta che si
prevale dell’eccezione di inadempimento dimostrare che al momento della
conclusione del contratto ella ha manifestato l’intenzione di apprendere la
lingua parlata in Portogallo e non un’altra, prova che ella non ha
manifestamente fornito.
Ritenuto che per stessa
ammissione della convenuta l’istante ha effettivamente messo a disposizione
un’insegnante di portoghese, offrendo così la prestazione contrattualmente
pattuita, ciò basta per ritenere priva di oggetto l’eccezione di inadempimento
del contratto sollevata dall’escussa.
Il ricorso, che non
ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto.
- Tasse e spese
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Alla controparte non
vengono assegnate ripetibili di questa sede in considerazione
dell’estromissione delle osservazioni al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 30 giugno
1997 di __________ è respinto.
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 200.,- già anticipate dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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