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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.80
Data decisione, Autorità: 20.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00080
Lugano 20 ottobre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 presentato da
contro
la sentenza 20 giugno 1997 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del
rappr. dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonché il rigetto
dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati i fatti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.- a valere quale risarcimento dei danni subiti in relazione all’occupazione abusiva del suo fondo durante le operazioni di raccolta dei rifiuti ingombranti;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestandone il benfondato con particolare riferimento alla prova del danno;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata sulla base della precedente sentenza 20 dicembre 1996 di questa Camera la legittimazione passiva del convenuto regolarmente autorizzato a stare in lite (cfr. estratto verbale Consiglio comunale del 7 aprile 1997), ha respinto l’istanza non avendo l’istante provato di aver subito il preteso danno;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che la documentazione allegata al ricorso, in particolare lo scritto 29 agosto 1995 del __________, deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv 1 lett. b CPC;
che con scritto 13 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il primo giudice ha correttamente applicato il principio secondo il quale spetta alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (art. 8 CC);
che l’istante, al quale incombeva l’onere della prova, si è limitato a sostenere di aver subito un danno -non essendo chiaro se per l’occupazione abusiva del fondo come risulta dalla sua fattura 28 luglio 1995 o se per la pulizia del medesimo- dallo stesso quantificato in fr. 300.-, che a fronte delle contestazioni del convenuto avrebbero dovuto essere confortate da prove, in particolare relazione all'illecito imputato al __________ e all'entità del danno;
che l'istante, per contro, nulla ha provato, così come rettamente accertato dal primo giudice;
che per quanto attiene alla censura secondo la quale il primo giudice avrebbe richiamato in sentenza la dichiarazione di un municipale che non ha presenziato all’udienza del 16 maggio 1997, non trova conto nessuna considerazione poiché dal verbale di contraddittorio, indipendentemente da chi vi rappresentasse l'ente convenuto, risulta comunque e in modo univoco l'opposizione di questi all'istanza in esame;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nell’operato del giudice di pace sia con riferimento alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, deve essere respinto;
che il breve allegato 13 agosto 1997 del __________ non può essere considerato come un allegato di osservazioni al ricorso, onde non appare data esigenza di rifondere ripetibili di questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 7 luglio 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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