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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.85
Data decisione, Autorità: 27.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00085
Lugano 27 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare la domanda di revisione 5 agosto 1997 presentata da
e il ricorso per cassazione 1° settembre 1997 presentato da
entrambi contro
la sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 dicembre 1995 da
con la quale ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ritenendola eccessiva e comprensiva di prestazioni che esulano dal mandato da lei conferito all’istante; in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 5’923.- pari al credito cedutole dal marito per onorari di sua spettanza a dipendenza di prestazioni professionali da questi svolte a favore dell’istante.
Con il querelato giudizio il primo giudice, respinte in quanto non comprovate le contestazioni della convenuta, in particolare quella secondo la quale l’istante avrebbe fatturato prestazioni non attinenti al mandato conferitogli, ha concluso all’accoglimento dell’istanza; ha invece respinto la domanda riconvenzionale non avendo la convenuta comprovato il benfondato della sua pretesa, in specie la qualità di debitore della controparte.
L’avv. __________ ha presentato tempestiva domanda di revisione avendo il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione dallo stesso formulata con la domanda n. 2 dell’istanza (art. 340 cifra a CPC).
Con tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 settembre 1997, __________ è pure insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la pretesa dell’istante ancorché contestata e di non aver accolto la sua domanda riconvenzionale nonostante questa sia rimasta incontestata dall’avv. __________.
Con osservazioni 30 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Poichè non risulta che il Pretore medesimo abbia proceduto alla verifica della nota, benché risultasse in modo chiaro una contestazione sull’ammontare del credito stesso, la sentenza dedotta in cassazione viene a fondarsi su una valutazione arbitraria dello stesso.
È invece fuori discussione l’accertamento pretorile secondo il quale l’istante avrebbe fatturato solo prestazioni svolte a favore della convenuta e non anche prestazioni a favore di terzi, accertamento che questa Camera ritiene di dover confermare non avendo la convenuta dimostrato che il legale avrebbe esteso il mandato conferitogli anche ad altre e diverse pratiche che non la concernono.
Gli atti devono pertanto essere rinviati al primo giudice affinché abbia a trasmettere l’incarto al Consiglio di moderazione per l’accertamento della congruità con la TOA dell’onorario di fr. 4’200.- esposto dall’avv. __________ nella sua nota professionale 5 dicembre 1994.
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’importo sopra menzionato -di spettanza della __________ - non ha fatto l’oggetto di una valida cessione, non potendosi considerare tale la convenzione 10 luglio 1994 (doc. 7).
La cessione di credito è un contratto bilaterale con il quale il cedente trasferisce il proprio credito al cessionario (Girsberger, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 164 CO). Con il trasferimento del credito il cedente perde qualsiasi diritto di disposizione sul medesimo, di modo che è solo il cessionario a poterne disporre e in particolare a potersene prevalere nei confronti del debitore. Nel caso in cui il cedente si sia riservato il diritto di far valere la pretesa in nome proprio anche dopo la “cessione” (ciò che ricorre nel concreto) può essere ammesso che non esista veramente cessione, ma semplicemente un’autorizzazione per l’incasso del credito in favore del cessionario (Girsberger, op.cit., n. 46 ad art. 164 CO). Effetto principale della cessione è infatti quello di individuare nella persona del cessionario il nuovo creditore. Poiché mediante la cessione il cedente si spossessa del credito, determinante ai fini della validità del contratto di cessione è la volontà del cedente di trasferire il suo credito.
Nel caso concreto, dalla lettura della convenzione doc. 7 -prodotta a valere quale cessione di credito- manca questa volontà di trasferimento della titolarità del credito dalla __________ alla ricorrente. Infatti, mentre al punto 1 della convenzione la __________ dichiara di cedere alla ricorrente determinati suoi crediti nei confronti dell’avv. __________, al punto 2 della stessa convenzione la __________ si riserva la facoltà di procedere lei stessa all’incasso e solo ad incasso ultimato di ritenere estinto il proprio debito nei confronti della convenuta (punto 3).
Da quest’accordo circa le modalità di incasso dei crediti vantati nei confronti dell’avv. __________ da parte della __________, si deve escludere, nonostante la terminologia utilizzata dalle parti al punto 1 della convenzione, la pattuizione di una cessione di credito mancando la volontà della “cedente __________ “di spossessarsi dei suoi crediti, mentre può rimanere irrisolta in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio la natura dell’accordo in discussione.
della sentenza impugnata- l’omissione del giudizio sul rigetto definitivo appaia come un’evidente dimenticanza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
§ Di conseguenza, immutati i dispositivi 3 e 4 della sentanza 16
luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2,
sono annullati i dispositivi 1 e 2 della stessa.
§§ L’incarto è ritornato al pretore perché proceda nel senso
indicato ed emani un nuovo giudizio sulle domande dell’avv.
__________.
La domanda di revisione 5 agosto 1997 dell’avv. __________ è evasa come ai considerandi.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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