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Numero d'incarto:
16.1997.85
Data decisione, Autorità:
27.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00085
Lugano
27 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare la domanda di revisione 5 agosto 1997 presentata da
e
il ricorso per cassazione 1° settembre 1997 presentato da
entrambi contro
la
sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 18 dicembre 1995
da
con
la quale ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE
di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 18
dicembre 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 4’800.- a saldo della sua nota 5 dicembre 1994
emessa per le proprie prestazioni professionali nel periodo da giugno 1993 a
dicembre 1994.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria ritenendola eccessiva e comprensiva di prestazioni che
esulano dal mandato da lei conferito all’istante; in via riconvenzionale ha
chiesto il pagamento di fr. 5’923.- pari al credito cedutole dal marito per
onorari di sua spettanza a dipendenza di prestazioni professionali da questi
svolte a favore dell’istante.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, respinte in quanto non comprovate le contestazioni
della convenuta, in particolare quella secondo la quale l’istante avrebbe
fatturato prestazioni non attinenti al mandato conferitogli, ha concluso
all’accoglimento dell’istanza; ha invece respinto la domanda riconvenzionale
non avendo la convenuta comprovato il benfondato della sua pretesa, in specie
la qualità di debitore della controparte.
-
L’avv. __________ ha
presentato tempestiva domanda di revisione avendo il primo giudice omesso di
pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione dallo stesso
formulata con la domanda n. 2 dell’istanza (art. 340 cifra a CPC).
-
Con tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 settembre
1997, __________ è pure insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la pretesa dell’istante
ancorché contestata e di non aver accolto la sua domanda riconvenzionale
nonostante questa sia rimasta incontestata dall’avv. __________.
Con osservazioni 30
settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Nella concreta
fattispecie la convenuta ha contestato l’onorario esposto dall’avv. __________
ritenendolo eccessivo e non conforme alla TOA, in particolare perché non le era
dato di sapere sulla base di quali parametri egli fosse giunto alla
fatturazione di fr. 4’200.- a titolo di onorario. La contestazione della
convenuta è provvista di benfondato. Infatti, la lettura della nota
professionale, sufficientemente dettagliata per quanto attiene al contenuto del
mandato svolto dal legale, non fornisce nessuna indicazione sui parametri
utilizzati per il calcolo dell’onorario di fr. 4’200.-: in particolare non è dato
sapere se il legale si sia basato sul valore (art. 9 TOA) o sul dispendio
orario (art. 10 TOA). Di fronte alla puntuale contestazione della convenuta il
pretore -che ha peraltro correttamente ammesso trattarsi di contestazione che
non gli compete- avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Consiglio di
moderazione al quale è riservata la competenza a decidere le controversie tra
avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell’Ordine degli
avvocati (art. 36 LAvv). Solo dopo aver ottenuto l’esito della moderazione, il
pretore avrebbe potuto emanare la sua sentenza di condanna (Bernasconi,
Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in Rep 1991,
pag. 307-310).
Poichè non risulta che il
Pretore medesimo abbia proceduto alla verifica della nota, benché risultasse in
modo chiaro una contestazione sull’ammontare del credito stesso, la sentenza
dedotta in cassazione viene a fondarsi su una valutazione arbitraria dello
stesso.
È invece fuori discussione
l’accertamento pretorile secondo il quale l’istante avrebbe fatturato solo
prestazioni svolte a favore della convenuta e non anche prestazioni a favore di
terzi, accertamento che questa Camera ritiene di dover confermare non avendo la
convenuta dimostrato che il legale avrebbe esteso il mandato conferitogli anche
ad altre e diverse pratiche che non la concernono.
Gli atti devono pertanto
essere rinviati al primo giudice affinché abbia a trasmettere l’incarto al
Consiglio di moderazione per l’accertamento della congruità con la TOA dell’onorario
di fr. 4’200.- esposto dall’avv. __________ nella sua nota professionale 5
dicembre 1994.
- Per quanto attiene
alla domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ha preteso da
controparte il pagamento di fr. 5’923.-, pur non potendo condividere l’assunto
pretorile che ha considerato l’istante parte preclusa sebbene quest’ultimo
abbia partecipato al contraddittorio, la sentenza è nondimeno corretta nel suo
risultato.
Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, l’importo sopra menzionato -di spettanza della
__________ - non ha fatto l’oggetto di una valida cessione, non potendosi
considerare tale la convenzione 10 luglio 1994 (doc. 7).
La cessione di credito è
un contratto bilaterale con il quale il cedente trasferisce il proprio credito
al cessionario (Girsberger, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 164
CO). Con il trasferimento del credito il cedente perde qualsiasi diritto di
disposizione sul medesimo, di modo che è solo il cessionario a poterne disporre
e in particolare a potersene prevalere nei confronti del debitore. Nel caso in
cui il cedente si sia riservato il diritto di far valere la pretesa in nome
proprio anche dopo la “cessione” (ciò che ricorre nel concreto) può essere
ammesso che non esista veramente cessione, ma semplicemente un’autorizzazione
per l’incasso del credito in favore del cessionario (Girsberger, op.cit.,
n. 46 ad art. 164 CO). Effetto principale della cessione è infatti quello di
individuare nella persona del cessionario il nuovo creditore. Poiché mediante
la cessione il cedente si spossessa del credito, determinante ai fini della
validità del contratto di cessione è la volontà del cedente di trasferire il
suo credito.
Nel caso concreto, dalla
lettura della convenzione doc. 7 -prodotta a valere quale cessione di credito-
manca questa volontà di trasferimento della titolarità del credito dalla
__________ alla ricorrente. Infatti, mentre al punto 1 della convenzione la
__________ dichiara di cedere alla ricorrente determinati suoi crediti nei confronti
dell’avv. __________, al punto 2 della stessa convenzione la __________ si
riserva la facoltà di procedere lei stessa all’incasso e solo ad incasso
ultimato di ritenere estinto il proprio debito nei confronti della convenuta
(punto 3).
Da quest’accordo circa le
modalità di incasso dei crediti vantati nei confronti dell’avv. __________ da
parte della __________, si deve escludere, nonostante la terminologia
utilizzata dalle parti al punto 1 della convenzione, la pattuizione di una
cessione di credito mancando la volontà della “cedente __________ “di
spossessarsi dei suoi crediti, mentre può rimanere irrisolta in quanto
irrilevante ai fini del presente giudizio la natura dell’accordo in
discussione.
- A dipendenza del
rinvio al primo giudice per un nuovo giudizio, non v’è motivo che questa Camera
evada la domanda di revisione presentata dall’avv. __________, ancorché-
nell’ambito
della sentenza impugnata-
l’omissione del giudizio sul rigetto definitivo appaia come un’evidente
dimenticanza.
- A dipendenza
dell’esito del ricorso, non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e
la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 1° settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, immutati
i dispositivi 3 e 4 della sentanza 16
luglio 1997 del Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 2,
sono annullati i
dispositivi 1 e 2 della stessa.
§§ L’incarto è ritornato
al pretore perché proceda nel senso
indicato ed emani un
nuovo giudizio sulle domande dell’avv.
__________.
-
La domanda di
revisione 5 agosto 1997 dell’avv. __________ è evasa come ai considerandi.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per la Camera di cassazione
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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