AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.9
Data decisione, Autorità: 28.02.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00009
Lugano 28 febbraio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il “ricorso” 31 gennaio 1997 presentato da
contro
la sentenza 23 gennaio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 1995 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 437.05, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 ottobre 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 437.05, importo corrispondente alla spese sostenute per la riparazione del veicolo Peugeot 205 che il convenuto gli ha venduto concedendogli una garanzia di 5 mesi, rispettivamente di 5000 km;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la tempestività della notifica dei difetti da parte dell’istante, difetti la cui causa deve in ogni caso essere attribuita ad una modifica apportata da quest’ultimo al veicolo (sostituzione del volante originale) e per la quale egli non è quindi tenuto a rispondere;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la tardività della notifica dei difetti da parte dell’istante nonchè l’impossibilità di verificarne l’origine a seguito delle modifiche dallo stesso apportate al veicolo in discussione, ha respinto l’istanza;
che con scritto 31 gennaio 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta fattispecie lo scritto 31 gennaio 1997 di __________, con il quale si limita a contestare il mancato accoglimento della sua istanza, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
L’atto ricorsuale 31 gennaio 1997 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster