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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.90
Data decisione, Autorità: 25.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00090
Lugano 25 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 21 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’252.69 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 813.18 oltre interessi del 5% dal 14
maggio 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’252.69 corrispondenti alle indennità di malattia di sua spettanza per il periodo dal 7 maggio al 31 maggio 1996.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla dovere all’istante per il periodo di malattia ritenuto che il contratto di lavoro aveva già preso fine con il licenziamento in tronco del dipendente notificatogli il 6 maggio1996.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che il contratto di lavoro ha preso fine il 13 maggio 1996 così come risulta dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino regolarmente passata in giudicato, ha riconosciuto all’istante le indennità di malattia unicamente per il periodo dal 7 al 13 maggio 1996, dedotto un giorno di carenza a carico del lavoratore, pari a fr. 813.18 oltre interessi del 5 % dal 14 maggio 1996.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare i disposti del CNM che regolano il calcolo delle indennità di malattia, calcolo che deve contemplare anche i giorni festivi trattandosi di lavoro remunerato a ore.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Posto che il periodo di malattia soggetto a retribuzione è iniziato il 7 maggio 1996 e che il contratto di lavoro si è concluso il 13 maggio 1996 -accertamento che risulta in modo vincolante dalla sentenza 10 gennaio 1997 del Giudice di pace supplente del Circolo del Ticino fatta propria dal pretore (cfr. considerando 4 in fine, doc. O)- l’istante può rivendicare unicamente il pagamento dell’indennità di malattia sino alla scadenza del contratto e non oltre. Poichè l’indennità è dovuta a partire dal secondo giorno di inabilità lavorativa (art. 2 cpv. 1 Appendice 10 del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera per il 1995-1997), come correttamente concluso dal pretore il lavoratore ha diritto a remunerazione per la durata di 6 giorni e non 8 come erroneamente preteso dal ricorrente.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 29 agosto 1997 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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