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Numero d'incarto:
16.1998.101
Data decisione, Autorità:
09.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00101
Lugano
9 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1998 presentato da
contro
la
sentenza 4 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 16 luglio 1998 da
(rappr. dal
_______)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte dal
convenuto ai PE no. ___________, e ___________dell’UEF di Locarno, domande
accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 16 luglio 1998 il ___________ ha chiesto il rigetto delle
opposizioni interposte da ___________ ai PE sopra menzionati notificatogli per
l’incasso di contributi di costruzione per gli anni 1993, 1994 e 1995;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo per tutte le procedure esecutive promosse, ha
accolto l’istanza, rimasta incontestata dal convenuto assente al
contraddittorio;
che
con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. e CPC: il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare
al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace
o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di
far valere le proprie ragioni;
che
nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha
citato le parti all’udienza del 3 agosto 1998 per il contraddittorio;
che
poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come
ammesso dal giudice medesimo e contrariamente a quanto impone l’art. 124 cpv. 1
CPC, non si ha la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;
che
quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli
atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è
stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 3 agosto
1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in
particolare la sentenza impugnata;
che
l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad
un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di
contraddittorio;
che
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente il fatto per il primo giudice di
aver deciso con un’unica sentenza la domanda di rigetto dell’opposizione
presentata con un’unica istanza nei confronti di tre diversi PE, non è
censurabile trattandosi di procedure esecutive che oppongo le stesse parti e
che si riferiscono a crediti di identica natura;
che
al proposito, avendo le diverse procedure esecutive destino indipendente, la
domanda di rigetto dell’opposizione dovrebbe essere decisa con singoli e
separati dispositivi per ogni PE;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia,
né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, peraltro non
patrocinato, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla
controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La
sentenza 4 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna è nulla.
Di
conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace perché proceda ai sensi
dei considerandi.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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