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Numero d'incarto:
16.1998.103
Data decisione, Autorità:
08.02.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00103
Lugano
8 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 agosto 1998 presentato da
patr.
dallo studio legale ___________
contro
la
sentenza 13 agosto 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 maggio 1997 da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’917.- oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23
maggio 1997 ___________, titolare dell’omonima falegnameria a ___________, ha
convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr.
1’917.- a saldo delle proprie prestazioni per la posa di una vetrina e altro
materiale presso il garage di proprietà di quest‘ultimo;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria sostenendo l’avvenuto pagamento della stessa
mediante versamento all’istante dell’importo di fr. 1’850.- da parte della sua
compagnia di assicurazioni __________ alla quale aveva annunciato un sinistro
che avrebbe dovuto essere riparato dall’istante sennonché, d’accordo le parti,
questa riparazione non è mai stata effettuata;
che con il querelato
giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha fatto propria
la tesi dell’istante secondo la quale l’importo litigioso costituirebbe il
saldo del proprio intervento presso il convenuto, da qui l’accoglimento
dell’istanza;
che con il presente
tempestivo ricorso ___________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 4
settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido,
deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui
quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di
cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto del ricorso 20 agosto 1998 non supera la soglia
imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che
invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
sottolineare alcune particolarità della fattispecie riproponendo la propria
versione dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 4);
che
in quest’ottica il fatto per il ricorrente di aver correttamente indicato il
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC non basta per ritenere
formalmente corretto e ricevibile il suo ricorso, siccome carente di una
qualsiasi censura specifica nei confronti della sentenza pretorile;
che
il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di
ricorso, non avendo il ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del
giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 20 agosto 1998 di ___________ è nullo.
-
Tasse e spese
del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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