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Numero d'incarto:
16.1998.107
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00107
Lugano
4 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
___________)
contro
la
sentenza 9 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1993 da
avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’392.60 oltre interessi nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. ___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
istanza 10 febbraio 1993 l’avv. ___________ ha convenuto in giudizio
___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’392.60 a saldo della sua
nota professionale 29 maggio 1992 (doc. V ) emessa per le proprie prestazioni
in favore di quest’ultimo nell’ambito della causa di stato che lo opponeva alla
moglie, causa che si è conclusa con la sentenza 8 ottobre 1991 della prima
Camera civile del Tribunale di appello che ha respinto l’azione di divorzio
presentata dal marito (doc. C); il ricorso per riforma presentato contro la
stessa è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale per mancato
tempestivo versamento dell’anticipo delle spese (doc. B). Il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato
da parte del proprio legale al quale addebita le conseguenze della
dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso. Egli rimprovera in
particolare al legale di avergli spedito con lettera semplice (doc. 4) la
richiesta di pagamento dell’anticipo spese da parte del Tribunale federale
anziché mediante invio raccomandato, e di non essersi neppure preoccupato del
suo effettivo pagamento entro il termine assegnato, tanto più che il suo
patrocinatore era a conoscenza delle sue frequenti assenze dal domicilio per
motivi professionali.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, dopo avere valutato il comportamento
dell’istante alla luce delle risultanze istruttorie che hanno permesso di
escludere una negligenza a carico di quest’ultimo, ha accolto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare per non aver individuato una negligenza
nel comportamento del legale con riferimento alle modalità dallo stesso seguite
per la notifica della richiesta di anticipo delle spese da parte dell’autorità
giudiziaria federale, notifica che nel caso specifico avrebbe dovuto avvenire
mediante invio raccomandato e non con lettera semplice.
Con
osservazioni 29 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il
proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130
consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 398 CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e
fedele e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art.
321e CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). Spetta in questo senso al mandante
provare la violazione contrattuale, o la sua inesecuzione, il danno subito e il
nesso di causalità adeguata mentre la colpa è presunta, fatta salva la prova
liberatoria da parte del mandatario (Weber in Comm. di Basilea, 1996, n.
32 ad art. 398 CO; JdT 1993 pag. 157 consid. 2; DTF 117 II 563; SJ
1992 pag. 303 segg.; Wessner, La responsabilité professionelle de
l’avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag.
18).
Nel
campo specifico della professione dell’avvocato, questi è tenuto ad esercitare
la professione in modo coscienzioso e a dimostrarsi degno della considerazione
che questa esige, tanto nell’esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il
monopolio, quanto nell’ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo
comportamento (art. 7 cpv. 1 della Legge sull’avvocatura). I doveri ai quali
soggiace l’avvocato nell’esercizio della sua professione sono elencati agli
art. da 7 a 12 della Legge sull’avvo-catura e nel Codice professionale
dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino che ai suoi art. 11-18 enumera
quelli che deve rispettare nei confronti del proprio cliente.
La
violazione da parte dell’avvocato di questi doveri costituisce un’inesecuzione
dei suoi obblighi quale mandatario e può comportare la sua responsabilità
contrattuale (Gauch/Aepli/ Casanova, Schweizerisches Obligationenrecht,
Besonder Teil, 4 ed., 1998, pag. 288), ovvero la perdita del diritto
all’onorario e al rimborso delle spese tipiche del contratto di mandato a
titolo oneroso. Inoltre, se detta violazione è all’origine di un danno subito
dal mandante e può essere accertata una colpa (presunta secondo l’art. 97 CO)
dell’avvocato, il cliente potrà richiederne il risarcimento (DTF 117 II
563).
Controverso
nel caso concreto è il fatto di sapere se il mancato tempestivo pagamento
dell‘anticipo delle spese, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del
ricorso da parte del Tribunale federale, sia in qualche modo riconducibile a
una negligenza del legale.
Giudicando
il caso concreto il primo giudice ha considerato l’agire dell’avvocato conforme
al mandato affidatogli poichè fra le parti si era instaurata la prassi secondo
cui tutte le comunicazioni venivano inviate al cliente per posta semplice,
rispettivamente era il cliente a far fronte direttamente al versamento delle
tasse dovute alle autorità giudiziarie.
Invero,
come sostiene il ricorrente, si possono avere seri dubbi sulla validità di questa
prassi per rapporto alla diligenza imposta al mandatario. Ma il giudice, in
questo caso, non è chiamato a dare un parere astratto sul grado di diligenza
dimostrata dall’avv. ___________, ma sulla causalità dello stesso ai fini dello
stralcio del ricorso al Tribunale federale. A questo proposito, la sentenza
impugnata si fonda su elementi oggettivi, non contestati in questa sede. Né le
sue conclusioni appaiono insostenibili per altro motivo: basti pensare che, in
sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha ammesso di aver letto la
richiesta di anticipo spese del Tribunale federale “proprio il giorno in cui
scadeva il termine per effettuare il versamento” (Risposte 7 e 9).
Ciò
che equivale a dire che la somma di fr. 1’500.–- avrebbe potuto essere inviata
ancora tempestivamente (quel medesimo giorno) con un versamento allo sportello
postale. Quanto basta per interrompere il nesso causale fra l’agire
dell’avvocato e il mancato pagamento dell’anticipo della tassa giudiziaria.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione
dell’art. 398 CO ad opera del primo giudice, deve essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 31 agosto 1998 di ___________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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