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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.110
Data decisione, Autorità: 11.02.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00110
Lugano 11 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 settembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 10 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da
patr. dallo studio legale ___________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre interessi nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________ dell’UE di
Lugano,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 marzo 1995 la ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima (doc. E);
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l’istanza avendo la ___________ sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza del 5 giugno 1998 indetta per la discussione dell’istanza;
che con il presente tempestivo gravame ___________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f), e) e g) dell’art. 327 CPC;
che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che con osservazioni 8 ottobre 1998 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che tutte le contestazioni sollevate dalla ricorrente attinenti al merito della vertenza (mancato conferimento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori, mancata prova del benfondato della pretesa da parte dell’istante), non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente ai sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC;
che, in sé, non è data una lesione del diritto di essere sentita della ricorrente per non aver ricevuto la citazione all’udienza del 5 giugno 1998, ritenuto che questa le è stata regolarmente spedita il 6 maggio 1998 mediante invio raccomandato n. ________ al suo domicilio a _______ di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che, a tal proposito, è irrilevante il preteso ordine di "fermo posta" addotto dalla ricorrente che non sarebbe comunque in grado di influire sulla notifica di un atto giudiziario (Cocchi / Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 1 e 2);
che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 124, n. 4, 9 e 11);
che tuttavia, nell'ambito della stessa censura sulla mancata conoscenza del termine di comparizione all'udienza del 5 giugno 1998, la ricorrente accenna al fatto di essere stata rappresentata dall'avv. ___________ come patrocinatore d'ufficio, mentre la sentenza impugnata avrebbe semplicemente preso atto della sua mancata diligenza nel mettersi in contatto con il rappresentante attribuitole che sarebbe stato costretto a rinunciare al mandato "per assoluta mancanza di collaborazione della patrocinata";
che, in effetti, con decreto 28 novembre 1997, il primo giudice -tenuto conto dello stato di salute della convenuta- ha ritenuto dati i presupposti per applicare l'art. 39 cpv. 2 CPC, diffidando ___________ a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che, decorso il termine assegnato, con ulteriore decreto 3 marzo 1998, il pretore ha designato patrocinatore d'ufficio della convenuta l'avv. ___________ di Lugano, invitandolo a mettersi in contatto con la patrocinata e a prendere conoscenza dell'incarto;
che pochi giorni dopo l'avv. ___________ si rivolgeva per scritto alla convenuta, comunicandole di aver analizzato "brevemente" la vertenza e pregandola di prendere contatto con lui per un appuntamento, collocando tuttavia il baricentro della sua interpellazione sull'esigenza di disporre -entro il 14 marzo successivo- di un anticipo di oltre 2'600.- fr. (per tre diverse vertenze) a titolo di acconto per onorario e spese;
che, constatato il mancato versamento dell'anticipo e la mancata interpellazione per un appuntamento, l'avv. ___________ comunicava alla Pretura di rinunciare al mandato affidatogli;
che l'art. 39 cpv. 2 CPC trova ragione nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost) (Cocchi / Trezzini, op.cit., ad art. 39, n. 1);
che quindi è compito del giudice, constatata l'esigenza di attribuire a una parte un patrocinatore d'ufficio, in caso di rinuncia di questi, di provvedere alla sua sostituzione con altro legale (SJZ 90/1994, 236), a meno che sia pacifica la volontà esplicita o implicita (per chiari atti concludenti) della parte di rifiutare l'intervento del patrocinatore d'ufficio (ZR 1996, 46-47);
che, nel caso in esame, né tale volontà risulta in alcun modo, né l'avv. ___________ ha dimostrato sufficiente diligenza nell'affrontare il mandato affidatogli dal pretore poiché ha anteposto alla funzione di patrocinatore la determinazione di veder coperto l'onorario per le sue prestazioni professionali, nemmeno ipotizzando l'eventualità che potesse trattarsi di un caso di assistenza giudiziaria, ciò che un attento esame dell'incarto avrebbe dovuto suggerirgli;
che, d'altra parte, non risulta che lo stesso avvocato, abbia in alcun altro modo avuto contatti (o tentato di averli) con la convenuta;
che la surriferita conclusione del giudice su questo tema e, ancor prima, la circostanza per cui, senza provvedere alla sostituzione del patrocinatore d'ufficio, abbia citato a comparire all'udienza di contraddittorio sul merito della causa la sola convenuta, da lui ritenuta -solo pochi mesi prima- inidonea a trattare personalmente la propria causa (art. 39 CPC), rappresenta una lesione del diritto di questa di far valere le proprie ragioni;
che pertanto è adempiuto il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e CPC;
che l'accoglimento del ricorso comporta il riconoscimento di indennità alla ricorrente, mentre la particolarità della fattispecie giustifica l'esenzione dal pagamento di spese e tassa di giustizia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 settembre 1998 di ___________ è accolto.
§ Di conseguenza la sentenza 10 agosto 1998 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano - Sezione 3 è annullata.
§§ L'incarto è ritornato alla Pretura perché proceda nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. ___________ verserà a ___________ la somma di fr. 100.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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