AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.111
Data decisione, Autorità: 16.03.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00111
Lugano 16 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 settembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 10 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 aprile 1988 da
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’435.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver cagionato un qualsiasi danno al materiale fornito dall’istante durante la sua posa, operazione questa che egli sostiene aver effettuato a regola d’arte, mentre addebita la causa del difetto all’intervento della ditta di pulizie, intervenuta a posa ultimata, in particolare ai prodotti dalla stessa utilizzati che hanno rovinato le fughe tra le piastrelle in cotto. In via riconvenzionale ha rivendicato il pagamento di fr. 2’062.- a saldo della sua fattura 15 ottobre 1986 (doc. B).
Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla perizia giudiziaria, ha addebitato all’intervento del convenuto, e in particolare alle modalità da questi seguite per la posa delle piastrelle in cotto, la causa dei difetti lamentati dall’istante. In merito alla quantificazione del minor valore dell’opera fornita e del danno cagionato, il pretore si è basato sull’importo di fr. 6’000.- indicato dall’istante e ritenuto corretto dal perito, dal quale ha dedotto la somma di fr. 1’565.- che l’istante riconosce di dovere al convenuto a saldo della sua fattura doc. B, fattura che quest’ultima ha corretto sia per quanto attiene al costo unitario della posa (fr. 35.- al mq anziché i fatturati fr. 37.- al mq) che per quanto attiene alla superficie posata (mq 82 anziché 91); per questo motivo il pretore ha accolto l’istanza per fr. 4’435.-, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale del convenuto.
Con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto provata la sua responsabilità, mentre una corretta lettura delle risultanze istruttorie permette di giungere a diversa conclusione, ovvero alla responsabilità unica ed esclusiva della ditta che ha eseguito la pulizia dei pavimenti che ha utilizzato degli acidi in percentuale tale da aver intaccato le fughe tra le piastrelle in cotto.
A proposito delle prove sulla base delle quali il giudice ha fondato il proprio convincimento, il ricorrente gli rimprovera di essersi basato su una perizia giudiziaria imprecisa e lacunosa e pertanto inaffidabile ai fini della valutazione del suo operato.
Con osservazioni 29 ottobre 1998 la controparte postula la reie-zione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Spetta in ogni caso al committente fornire la prova del difetto dell’opera -ovvero della difformità tra l’opera pattuita e quella fornita- (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage, 1996, n. 1507), della sua tempestiva notifica (DTF 107 II 176) e, nel caso chieda anche il risarcimento dei danni, anche dell’esistenza di danni e del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch, op.cit., n. 1879 e 1885).
In concreto, mentre non è controverso che il cotto fornito dall’istante è stato rovinato, nel senso che una volta posato presentava delle macchie e delle fughe irregolari, litigiosa è l’origine del danno, ovvero se questo sia da addebitare alle modalità con cui è stata effettuata la posa da parte del convenuto oppure –come sostiene quest’ultimo– all’intervento della ditta che ha eseguito la pulizia e il trattamento del cotto posato.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante avrebbe provato che i menzionati difetti sarebbero da ricondurre al suo intervento, non è arbitraria.
Di conseguenza può invero apparire opinabile la decisione impugnata, in particolare laddove assume senza riserve le valutazioni peritali.
Sennonché il ricorrente, pur di fronte a tale situazione, non è in grado di ottenere la cassazione del giudizio impugnato e ciò per i seguenti motivi:
6.1. È vero che il perito non spiega perchè il pregiudizio possa esse-
re cifrato in fr. 6’000.–, somma comprensiva dei danni e del
minor valore (delucidazione orale, p. 2), e che il pretore risolva
sbrigativamente la questione adeguandosi all’indicazione
peritale, ma va osservato che con la risposta, nemmeno a titolo
subordinato, il convenuto non ha contestato le pretese
dell’istante se non tentando di dirottare ogni responsabilità sulla
ditta di pulizia (cfr. verbale di udienza 29.09.1988). La conte-
stazione formulata in sede di discussione finale è tardiva in virtù
dell’art. 294 CPC poichè, non presentata tempestivamente, è
sottratta al contraddittorio (cfr. per analogia art. 78 CPC e
Cocchi/ Trezzini, ibidem).
6.2. È verosimile che –in particolare per ciò che risulta dal doc. D– la
tardività della notifica dei difetti rilevata dal convenuto (peraltro
sempre in sede di discussione finale) avrebbe meritato più
attenzione da parte del giudice. Sennonché, in questa sede,
l’argomento non è più proposto né genericamente, né invocando
una manifesta, errata applicazione del diritto sostanziale. Orbe-
ne, diversamente di quanto sarebbe potuto accadere nell’ambito
di un appello, dove il giudice ha pieno potere cognitivo, l’autorità
di cassazione è vincolata alle censure formulate con il ricorso
(Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327 N. 30).
Nel concreto, gli accenni al momento in cui sono avvenute le
reclamazioni da parte dei committenti, non concernono la
pretesa tardività della notifica così come contraria all’art. 367
CO, ma vogliono sottolineare esclusivamente che i difetti osser-
vati avrebbero potuto concernere (nell’ottica del ricorrente: con-
cernevano sicuramente) l’intervento dell’impresa di pulizia.
6.3. Per il resto il ricorso in parte ripete la versione dei fatti sostenuta
dal convenuto già in sede di discussione finale, in parte e per
quanto concerne la valutazione delle prove, non è in grado di
rilevare arbitrio da parte del pretore. Al proposito dev’essere os-
servato:
che il teste _________, dalla cui deposizione il ricorrente vo-
rebbe dedurre la prova del danneggiamento dei pavimenti da
parte dell’impresa di pulizie, dopo aver confermato che “le con
dizioni del pavimento erano del tutto normali”, precisa di non
avervi comunque prestato particolare attenzione non trattandosi
di lavoro di sua competenza, di modo che questa testimonianza
non può costituire una prova del benfondato della tesi del
convenuto, a maggior ragione perchè smentita da altre risultan-
ze istruttorie;
che anche il teste _______, piastrellista che ha eseguito la posa
dei pavimenti controversi, non è di nessun aiuto alla tesi del
convenuto ritenuto che egli si limita a indicare le modalità del
suo intervento e nulla più;
che, per contro, il perito ha escluso –dandone i motivi– “che i
difetti riscontrati nella posatura, nella fugatura e nella superficie
dei cotti sino attribuiti all’operazione di pulizia”, ciò che rende
vana la censura sul momento in cui l’accertamento dei lamentati
difetti era stato effettuato (cfr. delucidazione orale, p. 1).
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuto che non è compito di
questa Camera mettere in discussione la valutazione delle pro
ve da parte del pretore, a meno che questa sia manifestamente
sconfessata dalle risultanze istruttorie prese nel loro insieme e
non solo da alcune di esse (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art.
-ciò che non è il caso in concreto- il ricorso, di natura
prevalentemente appellatoria, deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 settembre 1998 di ___________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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