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Numero d'incarto:
16.1998.115
Data decisione, Autorità:
17.12.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00115
Lugano
17 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 presentato da
patr.
dall’avv. ___________
contro
la
sentenza 17 giugno 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città emessa
nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di
patr.
dall’avv. dott. ___________
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con sentenza 17
giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiamato a
pronunciarsi sull’opposizione formulata da ___________ al decreto di accusa
emesso a carico di ___________ il 9 marzo 1998 per aver commesso il reato di
diffamazione nei suoi confronti, ha confermato la colpevolezza del denunciato -quindi
la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 500.- mentre ha respinto le
pretese di risarcimento danni formulate dal denunciante, costituitosi parte
civile. Per quanto attiene alla posta del danno relativa alle spese legali
sostenute da ___________ prima e durante il processo per un totale di fr.
1’717.30 (doc. 6 e 11), il primo giudice l’ha respinta non ritenendo
giustificato e necessario il ricorso a un legale in considerazione della
semplicità della fattispecie. Il Pretore ha pure respinto la richiesta di
pagamento di fr. 500.- a titolo di torto morale non avendo il denunciante
provato, oltre alla pacifica gravità oggettiva della lesione subita al proprio
onore, anche la gravità soggettiva della medesima, ovvero che egli abbia
effettivamente subito una sofferenza morale a dipendenza dello scritto
offensivo che il denunciato ha indirizzato a lui e a terze persone
-
Con ricorso per
cassazione 13 luglio 1998 ___________ è insorto contro il dispositivo n. 3
della sentenza con il quale il Pretore ha respinto le sue pretese di parte
civile. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327
lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per non aver ammesso quale posta di danno
risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO le spese legali dallo stesso sostenute in
relazione al reato di diffamazione commesso nei suoi confronti da ___________,
e per non aver ritenuto provata, secondo l’art. 49 CO, la sofferenza morale
subita a dipendenza di questo stesso reato
-
Il ricorso, ancorché
correttamente indirizzato a questa Camera, è stato inizialmente e
ingiustificatamente registrato quale ricorso per cassazione penale ed è quindi
stato trasmesso all’onorevole procuratore pubblico il quale, con scritto 17
luglio 1998, ha comunicato di rinunciare a formulare eventuali osservazioni.
Con osservazioni 6 agosto
1998 ___________ ha invece postulato la reiezione del gravame eccependone
innanzitutto la ricevibilità quale ricorso per cassazione penale, questione che
è stata risolta dalla stessa Corte di cassazione e revisione penale che con
decisione 24 settembre 1998, accertata la sua incompetenza, ha trasmesso
l’incarto a questa Camera.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- L’art. 41 CO concede
alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a
seguito di un agire illecito di un terzo. L’onere della prova dei presupposti
di quest’azione risarcitoria, ovvero la prova di un illecito, della colpa del
responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il
danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea,
1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).
Nella
fattispecie, mentre è pacifica la realizzazione dei presupposti dell’atto illecito,
della colpa e del nesso di causalità, controversa è la prova del danno fatto
valere dal ricorrente.
A sostegno del medesimo
egli ha prodotto le due note d’onorario del proprio legale per complessivi fr.
1’717.30, relative alle spese di patrocinio processuale e preprocessuale
(stesura della querela penale, ecc.).
Sennonché, in questa
materia specifica, vale il principio secondo il quale le spese connesse
all'intervento di un legale prima dell'apertura del processo, rispettivamente
durante il medesimo -comprese o no nel concetto di ripetibili del nuovo art. 9
cpv. 6 CPP- costituiscono un elemento del danno (Brehm in Commentario bernese,
N. 87 e 90 ad art. 41 CO). Occorre però che sia provata la necessità di un tale
intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla
natura del patrocinio che, a sua volta, dev'essere necessario, utile e
appropriato (DTF 117 II 107 consid. 6b, 97 II 267 consid. 5b; Rep.
1989 p. 492; II CCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re
A./B. e llcc.).
Nel caso in esame, la
conclusione del primo giudice, secondo la quale l’intervento del legale nella
fase preprocessuale così come in quella dibattimentale non si è reso
necessario, è forse discutibile ma non arbitraria, ossia manifestamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di
giustizia ed equità (DTF 120 Ia 373 consid. 3a). Innanzitutto occorre
rilevare che la questione relativa alla necessità o meno di rivolgersi a un
legale, dipende da una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto,
ambito nel quale il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90
CPC), ciò che di per sé limita le possibilità di intervento di questa Camera.
In ogni caso, l’assunto
pretorile secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto assicurare da solo la
tutela dei propri interessi allestendo personalmente la denuncia penale -per la
quale esistono pure presso gli uffici di polizia degli appositi formulari come
quello utilizzato da ___________ nella sua contro-denuncia (doc. 2)- e
presentandosi da solo al pubblico dibattimento per esporre la propria versione
dei fatti, può essere sostenuto, in particolare considerando come la
giurisprudenza sia prudente nel riconoscere questa posta del danno nel caso di
fattispecie non complesse (cfr. II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.; 7
maggio 1997 in re C./.P. e 10 novembre 1997 in re T./G.F.).
A titolo abbondanziale -e
a sostegno della decisione impugnata- può essere accennato al fatto che la
giurisprudenza cantonale in merito al nuovo concetto di ripetibili in materia
penale non è nota, né appare evidente l'eventuale competenza di questa Camera a
dirimere ___________ su una simile richiesta rivolta al giudice penale. Nel
caso concreto la natura del danno è rimasta formalmente indecisa,
verosimilmente a dipendenza dei termini vaghi dello scritto 3 dicembre 1997 del
ricorrente al Procuratore pubblico.
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il
diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in
considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio
che ne è derivato non è stato riparato in altro modo.
La
prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la
vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza
fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito.
Accertata
l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che
l’offesa
subita sia particolarmente grave. L’esigenza della particolare gravità
dell’offesa è espressamente menzionata nel testo dell’art. 49 CO ed è conforme
a quello che è lo spirito della normativa vigente in materia di protezione
della personalità
(Messaggio
concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49
CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
Il
pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può quindi essere preteso
unicamente qualora le sofferenze subite superano per intensità quelle che,
secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare
senza rivolgersi al giudice (Messaggio cit., n. 272, p 671).
Il
carattere sussidiario di questa istituzione richiede di poi che si tenga
ugualmente conto di altre forme di riparazione che la vittima può già aver
ricevuto, nel qual caso è esclusa l’applica-zione dell’art. 49 CO poiché
l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di
estinzione del credito per riparazione del torto morale (Schnyder, in
Commentario basilese, 1996, N. 3 ad art. 49 CO).
A
ragione della natura soggettiva del pregiudizio al quale si vuole porre rimedio
con l’azione in riparazione del torto morale, spetta al giudice valutare se la
vittima abbia o meno diritto a questo tipo di riparazione (Tercier, Le nouveau
droit de la personnalité, 1984, n. 2043 segg.), ossia se l’offesa subita è di
una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario (Tercier, Contribution
à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193
segg.).
Nella
fattispecie il primo giudice, a prescindere dalla sussidiarietà della
riparazione in danaro rispetto alla condanna penale del denunciato, non ha
neppure ritenuto provata da parte del ricorrente l’esistenza di un torto
morale. Questa conclusione, frutto di una corretta valutazione delle risultanze
istruttorie, non è arbitraria. Infatti, come correttamente rilevato dal
pretore, il ricorrente non ha fornito una sola prova o indizio circa la grave
sofferenza morale che egli avrebbe subito a dipendenza del contenuto dello
scritto 23 giugno 1997 che ___________ ha indirizzato a lui come a terze
persone nell’ambito della progettazione ed esecuzione di alcune opere presso il
__________. In particolare, egli non ha sostenuto di aver perso in rispetto
personale e credibilità professionale presso i terzi ai quali è stato
recapitato lo scritto controverso, prove queste che egli avrebbe potuto
facilmente fornire, ad esempio mediante l’audizione di testi. Comunque non va
dimenticato che la condanna penale, da intendersi come mezzo per la vittima di
vedere punito l'autore dell'offesa subita, può di per sé costituire un tipo di
riparazione del torto morale in grado di escludere il riconoscimento di
un'indennità pecuniaria a tale titolo (cfr. CCC 9 agosto 1995 in re
V./H.).
Anche
su questo punto, il giudizio pretorile che conclude all’inapplicabilità dell’art.
49 CO non merita di essere cassato, poiché valutando la fattispecie il pretore
si è mosso nell’ambito del potere concessogli dalla norma stessa, tenendo conto
delle peculiarità della lite in modo corretto.
- Il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così
essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 13 luglio 1998 di ___________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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