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Numero d'incarto:
16.1998.117
Data decisione, Autorità:
12.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00117
Lugano
12 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
Contro
la
sentenza 22 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 20 luglio 1998 da
(patr. dallo
studio legale __________)
con la quale
l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’144.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Il
3 marzo 1993 __________ ha incaricato il __________ –al quale è poi subentrata
– di procedere a quanto necessario per la registrazione del marchio internazionale
“ ” in Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Austria e Germania (doc.
B). Poiché le operazioni di registrazione in quest’ultimo Paese sono state contrastate
da opposizioni sollevate da terzi (doc. E), la __________ ha intrapreso i passi
necessari per tutelare gli interessi della sua mandante e ottenere la
contestata registrazione. A tal fine è stato necessario adire, per il tramite
dell’avvocato tedesco __________, le competenti autorità in Germania, ciò che
ha generato costi per complessivi fr. 2’144.90 (doc. S e Z), di cui __________
ha chiesto la rifusione a __________ con istanza 20 luglio 1998.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver autorizzato
i passi da questa intrapresi in Germania, e meglio quelli successivi alla sua
esplicita autorizzazione del 6 giugno 1994 (doc. H) richiestale dalla
mandataria medesima. Non essendole mai pervenuto lo scritto 12 dicembre 1995
dell’istante, relativo alla continuazione della pratica (doc. P), la convenuta
ha ritenuto estinto il mandato affidato a quest’ultima al ricevimento della sua
lettera 19 luglio 1995 e relativa nota d’onorario (doc. L e M), dalla stessa
debitamente saldata.
- Con
il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie
e in particolare sul contenuto della procura sottoscritta dalla convenuta il 3
marzo 1993 (doc. B) che prevedeva espressamente la conclusione del mandato
–relativo alla registrazione del marchio internazionale “__________ ” in
Francia, Italia, Germania, Spagna e Austria– salvo disdetta esplicita da parte
della mandante, ha ritenuto giustificata la pretesa dell’istante per il fatto
che la convenuta non ha mai revocato l’incarico conferito, se non il 4 dicembre
1997 (doc. T). Sino a questa data l’istante può quindi pretendere la
remunerazione delle prestazioni svolte a favore della convenuta e sulla cui
bontà questa non ha peraltro mai espresso riserve.
.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare quelle
destinate a stabilire il contenuto del mandato conferito all’istante. A mente
della ricorrente e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il
mandato non comprendeva anche le prestazioni svolte dall’avv. __________, che
non ha agito in subdelega dell’istante bensì in virtù di altro e diverso mandato
conferitogli direttamente con la sottoscrizione della procura 6 giugno 1994
(doc. H) e avente per oggetto la stesura di un ricorso contro il rifiuto
provvisorio di registrazione del marchio in Germania. Presentato
quell’allegato, il mandato doveva ritenersi concluso salvo nuovo incarico che
in concreto non è mai stato conferito. In ogni caso, un’eventuale pretesa
dell’avv. __________ sarebbe assoggettata al diritto germanico e non svizzero.
Per quanto attiene alla durata dell’incarico conferito all’istante, la
ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto concluso il
medesimo con la lettera 19 luglio 1995 (doc. L), ciò a maggior ragione se si
considera che questa è giunta a destinazione quando il termine per ricorrere
era già scaduto. L’insorgente censura inoltre la conclusione del primo giudice
là dove ritiene necessaria la disdetta esplicita del mandato.
Con
osservazioni 10 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid.
4a).
-
Introduttivamente
la ricorrente accenna al fatto che il mandato era stato da lei affidato
all’avv. __________ e non all’istante. La questione potrebbe essere rilevante
nel caso in cui –a prescindere dalla non avvenuta contestazione in prima sede–
il giudice dovesse esaminare la legittimazione attiva di __________. Non è però
così: infatti, a dipendenza dell’indiscussa ricezione e accettazione dello
scritto 19 luglio 1995 di __________ (doc. L), la ricorrente ha acconsentito (o
ha dato prova di avere acconsentito) a che quella società fosse subentrata
all’avv. __________ nello svolgimento del mandato.
-
Controversa
nella fattispecie è essenzialmente l’estensione del mandato conferito
all’istante, ossia se questo comprendesse anche le prestazioni svolte da terzi,
e meglio quelle prestate dall’avv. __________ e comunque chiaramente destinate
ad ottenere la registrazione del marchio in Germania, e se quello stesso
incarico si estendesse anche alle prestazioni svolte dopo il 19 luglio 1995.
Al
proposito, la conclusione del primo giudice che ammette il principio della
remunerazione dell’attività svolta dall’istante e dall’avv. __________ dopo il
19 luglio 1995, non è arbitraria siccome trova riscontro nelle risultanze
istruttorie.
Infatti,
la volontà delle parti emerge innanzitutto dal testo delle loro pattuizioni,
ovvero, in concreto, dalla procura sottoscritta dalla convenuta (doc. B). Dalla
stessa si evince che scopo dell’incarico era quello non solo di procedere al
deposito della domanda di registrazione di un marchio internazionale, come
appare nell’indicazione generica d’intestazione del formulario/procura, ma –in
specie– di rappresentare il sottoscrittore dello stesso davanti all’ufficio dei
brevetti e a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, così come a nominare
un sostituto con poteri generali o parziali; il tutto al fine dell’ottenimento
o del mantenimento della protezione richiesta (doc. B). Il tenore della
procura, che lascia un ampio margine di manovra al mandatario, è a tal punto
chiaro da non necessitare di nessun tipo di interpretazione anzi, proprio la
chiarezza del suo contenuto permette di respingere le argomentazioni ricorsuali
–peraltro fatte valere per la prima volta in questa sede– secondo le quali
l’avv. __________ non era legittimato ad agire in subdelega della mandataria e
che questa non era autorizzata a intraprendere eventuali procedure ricorsuali.
Per il che, sottoscrivendo la procura di cui al doc. B, la convenuta ha
espressamente autorizzato l’istante a fare il possibile per ottenere la
registrazione del suo marchio nei Paesi scelti, fra i quali la Germania
appunto, senza assoggettare questa facoltà al suo preventivo consenso per ogni
e qualsiasi passo necessario.
Poiché
non è contestato che l’intervento del legale tedesco è avvenuto nell’esclusivo
interesse della convenuta e al fine di ottenere la registrazione definitiva del
marchio in Germania, l’onerosità del mandato comporta da parte della mandante
l’assunzione dei costi generati da quest’ultimo. A proposito di
quest’intervento, si può rilevare che di fronte a una procura che prevedeva tra
l’altro la facoltà di subdelega, non sarebbe neppure stata necessaria la
sottoscrizione di un’ulteriore autorizzazione a favore dell’avv. __________ da
parte della mandante __________, a meno che la stessa non dovesse corrispondere
a esigenze processuali estere; per questa ragione, la censura ricorsuale
secondo la quale il legale tedesco avrebbe agito in virtù di un mandato
conferitogli direttamente dalla convenuta e non dall’istante, a parte il fatto
di essere stata sollevata irritualmente per la prima volta in questa sede, è
infondata.
- Per
quanto riguarda la fine del mandato la ricorrente riprende qui l’unica contestazione
da lei espressa in prima sede, laddove le differenze fra le parti concernono a
ben vedere l’estensione della procura; stante il fatto che, salvo revoca, il
mandato s’intende continuato fino all’adempimento (Comm. di Basilea,
1996, art. 395 CO, n. 13) la questione è risolta per quanto considerato al
punto precedente.
Tutto
ciò rende irrilevante –come considerato il primo giudice– se la ricorrente
abbia ricevuto o no lo scritto 12 dicembre 1995 della controparte. A tal
proposito non è comunque stato dimostrato che le regolari informazioni al
cliente, invece di rientrare nelle incombenze di una corretta esecuzione del
mandato, fossero indispensabili –di volta in volta– per la sua continuazione.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato i motivi di
cassazione invocati, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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