AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.122
Data decisione, Autorità: 12.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00122
Lugano 12 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
contro
il decreto di stralcio 23 settembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 luglio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE
no. __________ dell’UEF di Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 24 luglio 1998 il __________ ha chiesto il rigetto dell’ opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 986.–, importo corrispondente alle quote sociali di affiliazione al sindacato rimaste insolute per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1998, oltre a fr. 50.– di spese amministrative;
che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso ha testualmente dichiarato: "Sono d'accordo di pagare le quote arretrate limitatamente al periodo 1. gennaio 1996 / 31 dicembre 1997 (24 mesi). .... . Ritiro quindi l'opposizione limitatamente alle quote relative al predetto periodo";
che con il querelato decreto il giudice di pace, preso atto del parziale riconoscimento della pretesa da parte dell’escusso, ha stralciato la procedura dai ruoli;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver stralciato la causa dai ruoli senza essersi pronunciato sul benfondato della sua pretesa relativa alle quote sociali non riconosciute dall’escusso, ossia quelle dovute per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998;
che con osservazioni 20 novembre 1998, alle quali è stato allegato uno scritto che deve essere estromesso dall’incarto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), la controparte si oppone all’accogli–mento del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che, relativamente alla procedura adottata dal giudice di pace, il ricorso dev'essere accolto già in base alla semplice considerazione che la citata allegazione dell'escusso corrisponde manifestamente a un'acquiescenza solo parziale che comunque non porrebbe fine alla lite così come proposta e sostenuta dall'istante;
che pertanto l'applicazione dell'art. 352 CPC è errata e non può comportare lo stralcio della lite in virtù del capoverso 2 della stessa norma;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di adesione sottoscritto dal convenuto il 1° marzo 1979 a tenore del quale questi si era impegnato a pagare all’istante una quota di affiliazione mensile di fr. 19.30 (doc. C);
che per quanto attiene alla durata del contratto, e meglio ai termini di disdetta del medesimo, l’art. 5 degli Statuti del __________ (doc. B) –identico nel suo contenuto all’art. 6 del Regolamento del Societariato pagamento quote (doc. E)– prevede la possibilità per ogni membro di dare le dimissioni dal __________ per la fine di un anno civile, osservando un preavviso di sei mesi, ritenuto che le dimissioni sono valide se notificate con lettera raccomandata, la quale dovrà pervenire alla regione, rispettivamente alla sezione competente, al più tardi entro il 30 giugno precedente;
che nel caso concreto, poiché le dimissioni sono state spedite dal convenuto con invio raccomandato 30 giugno 1997 (doc. 1) e sono (pacificamente) pervenute al sindacato solo dopo questo termine, le stesse non possono valere per la fine del 1997, ma semmai per il successivo termine annuale cui la parte procedente ha però rinunciato, stabilendo il proprio diritto alle quote solo fino al 30 giugno 1998;
che in merito all’ammontare della pretesa posta in esecuzione, ritenuto che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice, deve –tra le altre cose– accertare d’ufficio se vi è identità fra il credito indicato nel precetto esecutivo e nell’istanza con il credito riconosciuto –che per essere tale deve essere determinato o facilmente determinabile in ogni momento dal debitore– va rilevato che nella fattispecie l’unico importo riconosciuto dall’escusso è quello della quota sociale mensile di fr. 19.30 e non i fr. 31.20 richiesti dall’istante che risultano unicamente dai richiami di pagamento e diffide varie (doc. D);
che il credito del sindacato, ricalcolato in base a queste cifre, porterebbe a un importo complessivo inferiore a quello riconosciuto dall'escusso davanti al giudice e pari a 24 mensilità a fr. 31.20, ossia fr. 748.80;
che infatti la presa di posizione di __________, al dilà dei criteri formali riservati al giudice del rigetto, costituisce un riconoscimento di debito per nulla equivoco, laddove –ancorché non sia indicata la cifra complessiva riconosciuta– appaiono incontestate le basi di calcolo adottate e approvate, corrispondenti in particolare ai termini esposti nel precetto esecutivo, mentre litigiosa restava unicamente la durata dell'affiliazione;
che, di fronte a simile situazione, il contenzioso dev'essere risolto sulla base della volontà espressa direttamente dall'escusso, ossia prescindendo dagli elementi che emergono dagli atti della causa;
che, data la necessità di una nuova pronuncia da parte di questa Camera (art. 332 cpv. 2 CPC), si osserva come –in aggiunta a quanto già esposto sul tema– nell'ambito di una domanda di rigetto dell'opposizione, l'acquiescenza dell'escusso non può in ogni modo portare allo stralcio della lite: anzi, essa vale come riconoscimento del debito ed è motivo indiscusso per accogliere l'istanza (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, § 9, p. 15; Cometta, in Rep 1989, 338 e riferimenti), tenuto conto del rilievo riservato alla decisione di rigetto dell'opposizione nella procedura esecutiva;
che a dipendenza della particolarità della fattispecie e dei motivi d'accoglimento del ricorso non si giustifica di prelevare spese né tassa di giustizia della sede ricorsuale, né di assegnare ripetibili;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 del __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 23 settembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
Conseguentemente l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 748.80.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Le indennità sono compensate.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster