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Numero d'incarto:
16.1998.124
Data decisione, Autorità:
12.11.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00124
Lugano
12 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da
rappr.
dall’amministratore unico __________
Contro
la
sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7
luglio 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 luglio
1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di
fr. 1’356.-;
che al contraddittorio
indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria
l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in
particolare:
che la mancata comparsa
dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre
all'istanza di rigetto";
che con il presente
tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante,
ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del
debito;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che nella procedura di
rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep
1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989
in re M./D.SA);
che nella concreta
fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua
domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che
viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che
vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);
che quindi nello stesso
non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del
fondamentale concetto surriferito;
che tantomeno può essere
dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal
contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di
decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);
che di conseguenza il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare
riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF,
deve essere accolto;
che poiché il giudizio
querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la
notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde
significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23
giugno 1993 in re P./S.);
che tuttavia, a dipendenza
della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla
parte resistente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,
rimane a suo
carico.
II. Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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