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Numero d'incarto:
16.1998.126
Data decisione, Autorità:
20.04.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00126
Lugano
20 aprile 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 presentato nella forma
dell’appello da
(rappr. dal
__________)
contro
la
sentenza 11 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a
procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 23 luglio 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’833.66 oltre interessi a
titolo di pretese salariali, domanda estesa a fr. 7’505.50 e accolta dal primo
giudice limitatamente a fr. 6’173.50 oltre interessi del 5% dal 23 luglio 1998,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 23 luglio 1998 __________ i ha convenuto in
giudizio la sua ex datrice di lavoro __________, alle dipendenze della quale ha
lavorato in qualità di addetta alle pulizie, al fine di ottenere il pagamento
di fr. 5’833.66 -domanda estesa in prosieguo di causa a fr. 7’505.50- a saldo
delle proprie pretese salariali per il periodo di malattia che si è protratto
dall’8 settembre 1997 al 14 settembre 1998 (data della discussione
dell’istanza);
che
la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all’importo di
fr. 2’015.75;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del contratto sino al
30 giugno 1998, ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 6’173.50 pari al
salario dovuto dall’inizio della malattia (8 settembre 1997) sino al termine
del contratto (30 giugno 1998) calcolato sulla base di una media mensile di 70
ore lavorative per un salario orario di fr. 18.-;
che
con il presente tempestivo ricorso, che deve essere trattato quale ricorso per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 418 e 400 CPC,
__________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto del ricorso 20 novembre 1998, a prescindere dalla
sua improponibilità quale ricorso cautelativo così come prospettato dalla ricorrente,
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente rivendica il
pagamento del salario sino al 14 settembre 1998, estendendo in modo
inammissibile la propria domanda oltre quanto fatto valere dinanzi al primo
giudice;
che
il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di
ricorso, non avendo la ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del
giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487);
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate
ripetibili di questa sede.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 20 novembre 1998 di __________ è nullo.
-
Non
si prelevano tasse o spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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