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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.128
Data decisione, Autorità: 29.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00128
Lugano 29 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 novembre 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 13 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 agosto 1998 da
(rappr. dall’__________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’765.55 netti oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato alle dipendenze della ditta __________, attiva nel settore dell’abbigliamento, in qualità di tagliatore dal 5 ottobre 1993 sino al 28 febbraio 1998, data per la quale gli è stata notificata la disdetta del contratto.
Il 17 dicembre 1996, al fine di contrastare la grave crisi economica che interessava il settore dell’abbigliamento, __________ unitamente all’__________ e alla commissione di fabbrica, ha sottoscritto una convenzione di crisi a tenore della quale, in deroga a quanto pattuito contrattualmente, in particolare all’art. 12 del CCL per l’industria svizzera dell’abbigliamento (doc. B), i dipendenti della ditta rinunciavano alla tredicesima per il 1996, fermo restando l’impegno di quest’ultima di “salvaguardare nella misura massima possibile l’occupazione“ caso contrario, ovvero se “a motivo del deterioramento della situazione aziendale la ditta intraprendesse iniziative di limitazione del personale (licenziamenti) nel corso del 1997, essa dovrà corrispondere integralmente ai dipendenti toccati da questi provvedimenti, le differenze non versate riguardanti il punto sopra elencato”, ovvero la tredicesima per il 1996.
A dipendenza della decisione 22 dicembre 1997 di __________ di licenziare dodici dipendenti, tra i quali __________, quest’ultimo, con istanza 6 agosto 1998, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento della tredicesima di sua spettanza per il 1996, pari a fr. 2’765.55 netti.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’applicabilità della convenzione di crisi, in particolare l’esigibilità della tredicesima per il 1996, ritenuto che il licenziamento dell’istante non interessava l’anno 1997 bensì il 1998, essendo infatti la disdetta effettiva per la fine di febbraio di quell’anno. In ogni caso ha contestato l’ammontare della pretesa dell’istante.
Con il querelato giudizio il pretore ha riconosciuto all’istante il diritto al pagamento della tredicesima per il 1996, considerando determinante la data di notifica del licenziamento, collocata ancora nel 1997. Accertata la correttezza dell’importo di fr. 2’765.55 netti rivendicato dal lavoratore, il pretore ha quindi integralmente accolto l'istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° dicembre 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare il senso e la portata della convenzione di crisi sottoscritta il 17 dicembre 1996 il cui scopo era quello di garantire l’impiego per il 1997; ciò che è stato fatto avendo l’istante potuto lavorare per tutto l’anno e per i primi due mesi del
La ricorrente contesta inoltre l’ammontare della tredicesima riconosciuta all’istante nonché quello delle ripetibili.
Con osservazioni 14 dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La lettera della contestata clausola della convenzione di crisi 17 dicembre 1996 potrebbe invero indurre a qualche perplessità sul suo reale contenuto, non foss'altro che per la locuzione: "... se la ditta intraprendesse iniziative di limitazione del personale ...", laddove per iniziativa potrebbe essere intesa qualsiasi azione della datrice di lavoro, non meglio definita. Entro questi soli limiti l'interpretazione del primo giudice non appare censurabile. Sennonché il rimedio della cassazione –come esposto nel considerando precedente– è adeguato anche per porre rimedio a decisioni che contrastano con il sentimento dell'equità e della giustizia in senso lato: fattispecie che può attuarsi anche quando, a fronte di una versione letterale incerta di un documento determinante per la propria pronuncia, il giudice rinuncia senza giustificazione a collocarlo nella realtà dei (complessi) rapporti fra le parti, ossia a considerare ogni altro momento chiarificatore della vera volontà delle contraenti, in particolare lo scopo di una pattuizione (interpretazione teleologica) (sui limiti dell'interpretazione letterale cfr. in particolare Wiegand W., in Comm di Basilea, 1996, art. 18 CO, N. 25).
Nel concreto, sono pacifici due elementi: che gli scopi della convenzione di crisi erano, da un lato, di andare incontro a una situazione difficile della datrice di lavoro e, dall'altro (quasi nel senso di una controprestazione), di garantire al personale l'occupazione per un certo lasso di tempo; che, a dipendenza del perpetuarsi delle cennate difficoltà, gli accordi sul personale venivano presi di anno in anno: a tal proposito si consideri l'implicita ammissione dell'istante al punto 1 della replica, nonché la corrispondenza fra la datrice di lavoro e la Commissione paritetica del settore (doc. 3 e 4) sulla prospettata trattenuta della tredicesima mensilità per il 1997. Tutto ciò deve indurre a ritenere che l'impegno preso dalla datrice di lavoro nei confronti delle sue maestranze, sottoscrivendo la convenzione di crisi, fosse limitato all'anno successivo, nel senso che –per tutto l'anno (1997)– essi avrebbero goduto del pieno impiego; tant'è che "le iniziative di limitazione del personale" vengono definite, tra parentesi, con il termine di licenziamenti (doc. C). Il licenziamento tuttavia non è concetto del diritto, ma è inteso comunemente come cessazione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'imprenditore (licenziare = –2– porre fine a un rapporto di lavoro con un lavoratore subordinato da parte del datore di lavoro: Zingarelli N., Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 1970). Nel caso concreto, l'istante, per tutto il 1997, non ha avuto nessun pregiudizio a dipendenza della sua piena occupazione lavorativa. In altre parole e per riprendere il linguaggio della convenzione, egli non è stato "licenziato" nel 1997 perché il rapporto di lavoro non ha preso fine. Concetto che non va confuso con il preavviso della disdetta, previsto dalla legge e, nel caso particolare, conforme al CCL (art. 3.3.) che è elemento in favore della parte cui la disdetta è destinata, affinché possa mettere in atto ricerche per un nuovo posto di lavoro, se è lavoratore, rispettivamente forza lavorativa sostitutiva, se è datore di lavoro. Il rispetto di un termine di preavviso non può pertanto essere considerato alla stregua di un'iniziativa contraria agli interessi del lavoratore.
Per tutti questi motivi,
richiamato per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 13 novembre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza 6 agosto 1998 di __________ a è respinta.
Non si prelevano tasse né spese.
L'istante verserà a __________ e, la somma di fr. 300.– a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. __________ verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 200.– per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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