AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.129
Data decisione, Autorità: 28.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00129
Lugano 28 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 18 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 9 ottobre 1998 da
rappr. dai __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’845.70 netti a saldo
delle proprie pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice, ossia in misura di fr. 7'617.45;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Dal 25 maggio 1998 la lavoratrice a più riprese è stata inabile al lavoro in relazione a malesseri connessi con uno stato di gravidanza (doc. B), conclusasi con la nascita di un figlio il 10 settembre 1998.
Con istanza 9 ottobre 1998 __________, basandosi sull’art. 10 del Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNL, doc. Q), ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’845.70 netti, corrispondenti al salario di sua spettanza per il periodo dal 27 maggio 1998 al 3 dicembre 1998 (art. 10 cpv. 4 CNL).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’applicabilità dell’art. 10 CNL avendo le parti implicitamente escluso l’applicazione del CNL mediante il chiaro rinvio alle norme del CO a titolo di diritto suppletorio per tutte le questioni non regolate nel contratto individuale, di cui le “Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita della __________ ” (doc. A) fanno parte integrante. Dovendosi quindi applicare alla remunerazione della lavoratrice per il periodo di malattia l’art. 324a cpv. 2 CO, questa avrebbe già ottenuto quanto di sua spettanza (doc. I). In via subordinata la convenuta ha aderito alla pretesa avversaria limitatamente a fr. 3’644.75, pari all’80% del salario per la durata di sedici settimane così come previsto dall’art. 10 cpv. 4 del CNL in caso di maternità.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle pattuizioni intervenute tra le parti, ha ritenuto applicabile, per quanto non regolamentato nelle “Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita della __________ ” (doc. A), il CNL al quale le parti non hanno inteso derogare; CNL che sarebbe in ogni caso applicabile anche in virtù della riserva prevista all’art. 324a cpv. 2 CO. Basandosi sull’art. 10 cpv. 4 CNL il giudice ha quindi riconosciuto alla lavoratrice il diritto al salario per il periodo di malattia (720 giorni all’80%) e di maternità (sedici settimane), sino alla scadenza del contratto, disdetto per il 30 novembre 1998. Da qui l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 7’617.45.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver risolto la problematica che oppone le parti sulla base dell’art. 10 cpv. 4 CNL anziché dell’art. 324a cpv. 2 CO. In via subordinata rimprovera al giudice di aver riconosciuto all’istante il diritto al pagamento di un salario superiore alle sedici settimane di spettanza di quest’ultima in virtù dell’art. 10 cpv. 4 CNL.
Con osservazioni 14 dicembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
La conclusione del primo giudice, che facendo propria la tesi dell’istante ha ritenuto applicabile il CNL e in particolare l’art. 10 cpv. 4, è frutto di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale. Infatti, il CNL non ha portata obbligatoria generale. Trattasi essenzialmente di uno strumento per mezzo del quale lo Stato regola la conclusione, l’oggetto e la fine dei contratti di lavoro in determinate professioni, in particolare nei settori non coperti da contratti collettivi (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 359 CO, N. 2 e 3). Le norme del CNL (promulgate dall'autorità statale: cantonale o federale) hanno però soltanto carattere dispositivo (Rehbinder M., Schweizerisches Arbeitsrecht, ed. 13, p. 30; Vischer, in Comm. di Zurigo, 1983, art. 359 CO, N. 2); esse non hanno validità se le parti hanno previsto l'applicabilità di altre norme (Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 360 CO, N. 2; Vischer, op. cit., art. 360, N. 3).
Nel caso concreto, poiché le parti hanno concluso un contratto scritto costituito tra l’altro dalle “Condizioni di lavoro per le collaboratrici alla vendita della __________ ” (doc. A), è innanzi tutto sulla base di questo testo -sottoscritto da entrambe le parti- che devono essere interpretati i loro accordi.
Nel medesimo, dopo aver regolamentato diversi aspetti del loro rapporto contrattuale, tra i quali l’orario lavorativo, le vacanze e i termini di disdetta, per tutte le ulteriori questioni non esplicita-mente menzionate nel doc. A, le parti hanno espressamente rinviato “alle norme sul contratto di lavoro iscritto nel CO (art. 319 segg. CO)”, mentre nessun accenno vien fatto al CNL. Di fronte al testo chiaro del contratto, non è possibile una diversa interpretazione contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice. L’interpretazione fondata sul senso letterale dell’accordo è infatti unanimemente ammessa e riconosciuta, nel senso che il giudice che può dare un senso e conferire un effetto giuridico diverso alle manifestazioni di volontà espresse dalle parti in modo chiaro non è tenuto a procedere a una diversa o più approfondita interpretazione (Wiegand, Commentario basilese, 1996, art. 18 CO, N. 19; DTF 119 II 372, 111 II 284; II CCA 9 novembre 1994 in re D. S.r.l./ /M. SA, B. SA e C. SA; I CCTF 24 marzo 1999 in re P.& B.SA/T). In altre parole, quando il testo del contratto permette di definire il contenuto delle pattuizioni delle parti, il giudice eviterà, salvo circostanze particolari, di snaturarne il senso ricorrendo a un’interpretazione fondata su elementi estrinsechi (DTF 111 II 284 consid. 2).
In concreto, l’interpretazione letterale del testo del contratto concluso dalle parti, permette un unico rinvio che è quello alle disposizioni del CO e non a quelle del CNL. La problematica che oppone le parti deve essere così risolta sulla base dell’art. 324a cpv. 2 CO. Accogliendo la censura ricorsuale e annullando la sentenza impugnata, la Camera è chiamata -su altra base- a decidere il merito della lite (art. 332 cpv. 2 CPC).
L’art. 324a cpv. 2 CO prevede che se il lavoratore è impedito di lavorare per malattia il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e in seguito per un periodo adeguatamente più lungo a seconda della durata del rapporto di lavoro. Identico obbligo compete al datore di lavoro in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice (art. 324a cpv. 3 CO). Questo periodo più lungo viene stabilito sulla base di scale di riferimento che, come quella bernese applicata dalla convenuta e riconosciuta dall’istante (istanza, pag. 3), prevede nel primo anno di servizio il pagamento di tre settimane di stipendio e nel secondo anno di servizio il pagamento di un mese (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2.ed., 1996, art. 324a CO, N. 20; Rehbinder, Berner Kommentar, art. 324a CO, N. 28). L’art. 324a CO non comporta inoltre per il dipendente la facoltà di cumulare il diritto al salario per il caso di ripetuti periodi di assenza dal lavoro eccedenti il termine di protezione a causa di malattia e di gravidanza durante lo stesso anno di servizio (Sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 1994, pubblicata in: JAR 1995, pag. 112 e segg.; Rehbinder, op.cit., art. 324a CO, N. 27; Brühwiler, op.cit., art. 324a CO, N. 10c; Streiff/von Kaenel, op.cit., art. 324a CO, N. 25; SJ 1993 350).
In concreto, poiché l’istante non contesta di aver ricevuto il salario calcolato sulla base di questi parametri (doc. I), le ulteriori pretese salariali oggetto del presente giudizio, non entrano in linea di conto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura di Locarno-Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
Non si prelevano né tasse né spese.
__________ verserà all’istante un’indennità di fr.
200.-.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio.
__________ verserà alla ricorrente l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster