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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.13
Data decisione, Autorità: 19.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00013
Lugano 19 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 6 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 dicembre 1997 da
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 19 dicembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 6’370.–, importo corrispondente al salario di spettanza di __________ -debitore della procedente per complessivi fr. 51’816.70 (doc. B)- pignorato presso la datrice di lavoro di quest’ultimo __________;
che a valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha prodotto un’autorizzazione a procedere (doc. D) con la quale l’UE di Lugano ha autorizzato l’istante a far valere per proprio conto l’importo pignorato presso __________ e da questa trattenuto anziché riversarlo all’UE (doc. C);
che l’escussa si è opposta alla domanda avversaria contestando l’esigibilità del credito posto in esecuzione a dipendenza dell’inoltro da parte di __________ di un appello alla Camera di esecuzioni e fallimenti avente per oggetto il salario oggetto del pignoramento controverso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione di inesigibilità del credito non avendo il ricorso inoltrato da __________ effetto sospensivo, ha accolto l’istanza attribuendo all’assegno per l’incasso di ragioni creditorie (doc. D) la qualifica di valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato quale valido titolo di rigetto dell’opposizione il doc. D;
che con osservazioni 9 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC -disposto sul quale la ricorrente basa esplicitamente il suo ricorso evidenziando altresì il titolo di cassazione invocato contrariamente a quanto preteso da controparte- una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro; dichiarazione che dev’essere chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che in concreto, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice e indipendentemente dall’esito dell’appello inoltrato da __________ contro il pignoramento del salario oggetto della presente procedura ricorsuale, dalla documentazione prodotta dall’istante non si evince alcun titolo di rigetto dell’opposi-zione, tantomeno un riconoscimento di debito ai sensi della dottrina sopra richiamata;
che in particolare il formulario denominato “assegno per l’incas-so di ragioni creditorie” (doc. D) non contiene nessuna dichiarazione con la quale l’escussa __________ si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti della procedente per l’importo posto in esecuzione, dichiarazione che peraltro non figura in nessuno dei documenti agli atti;
che il documento in esame non contiene null’altro che un’autorizzazione rilasciata dall’ufficio esecuzioni al creditore pignorante che ne fa richiesta, di procedere per proprio conto e a suo rischio al recupero del suo credito (Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, SchKG, 4. Aufl. 1997, art. 131, N. 20) una volta accertata l’impraticabilità della trattenuta sul salario, ordinata dall’Ufficio alla datrice di lavoro;
che la forma del documento non deve trarre in inganno sulla sua effettiva portata, deducibile esclusivamente da suo contenuto: esso non incorpora né la volontà della debitrice (nel senso di un riconoscimento di debito), né è parificabile a sentenza, poichè in tal senso non v’è norma alcuna di legge (cfr. art. 28 LALEF);
che di conseguenza il giudizio pretorile che ha erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito, deve essere annullato poichè frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in specie dell’art. 82 LEF;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso 17 febbraio 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
“1. L’istanza è respinta.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico della controparte la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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