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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.131
Data decisione, Autorità: 10.05.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00131
Lugano 10 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 presentato da
recte:
(rappr. dal suo presidente __________)
contro
la sentenza 4 novembre 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 19 gennaio 1998 da
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 454.40 oltre interessi, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente al pagamento dell’indennità corrispondente alle due serate musicali che ammette di aver organizzato, così come risulta dal contratto concluso con l’orchestra “__________ ” (doc. 1) e dalla relativa ricevuta di pagamento (doc. 2), mentre sostiene che le altre due serate sarebbero state organizzate da un’altra società di cui non ha voluto rivelare il nome.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sull’annuncio apparso sul __________ del __________ (doc. S) con il quale veniva pubblicizzata l’organizzazione da parte della convenuta di quattro serate musicali nei giorni di giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 e martedì 15 febbraio 1994 (doc. S), ha accolto l’istanza, considerando altresì la mancata compilazione dei questionari più volte richiesti dall’istante, nonché la mancata indicazione del nominativo della società che avrebbe organizzato le altre due serate musicali.
Con il presente tempestivo gravame, dal quale deve essere estromesso il quaderno contabile prodotto per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il __________ di __________ -per il tramite del suo presidente- è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in specie i doc. 1 e 2 dai quali è chiaramente emerso che le serate musicali dallo stesso organizzate erano solo due e non quattro.
Con osservazioni 20 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Preliminarmente, per quanto attiene alla designazione della parte convenuta e qui ricorrente, è fuori di dubbio che il __________ di , in quanto tale, non può validamente essere convenuto in lite, non possedendo capacità processuale (art. 38 CPC). Ciò nondimeno, poichè è evidente che dietro questa denominazione vi è un’associazione che il suo presidente ha designato quale “” , ritenuto che nonostante l’imprecisa indicazione della parte nell’atto introduttivo della presente causa, la vera convenuta è in ogni caso stata in grado di far valere le proprie ragioni, di formulare eccezioni, di partecipare all’istruttoria, senza che dall’errore formale le sia insorto alcun pregiudizio particolare, questa Camera ritiene di dover provvedere a correggere d’ufficio la denominazione della parte convenuta nella sua esatta formulazione, senza ulteriori formalità (II CCA 12 febbraio 1995 in re L./C.; Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 1 e 2 ad art. 99).
Controverso tra le parti è essenzialmente l’ammontare della pretesa dell’istante, ovvero se questa abbia diritto al pagamento di un’indennità per quattro manifestazioni musicali oppure solo per due.
Il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC è dato anche se la sentenza contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, op.cit., N. 4, 24 e 26 ad art. 327). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a versioni tra loro discordanti, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove di cui gode in virtù dell’art. 90 CPC.
In concreto, il fatto per il giudice di pace di aver ritenuto provata l’organizzazione da parte del convenuto di quattro serate musi-cali anziché due, non può essere censurato poiché quest’alle-gazione dell’istante trova riscontro nell’inserzione pubblicitaria apparsa sul __________ del __________ (doc. S). A quest’allegazione la convenuta si è limitata a contrapporre il contratto di ingaggio del gruppo musicale “__________ ” per i giorni 10 e 11 febbraio 1994 senza che ciò basti per escludere che le serate musicali -foss’anche facendo eventualmente capo a un altro gruppo musicale- fossero quattro anziché due.
Né depone a favore della ricorrente il suo comportamento in merito al calcolo dell’indennità di spettanza dell’istante: alle legittime e ripetute richieste di quest’ultima volte a ottenere le necessarie informazioni per procedere al computo di quanto dovuto (doc. D, E, F, H e I), la convenuta non ha mai dato seguito, ragione per la quale l’indennità è stata raddoppiata così come previsto nelle Tariffe trasmesse a quest’ultima (doc. B, C e G).
D’altra parte, anche in questa sede, essa ammette che le serate ricreative sono state quattro, pur non ritenendosi tenuta a indicare chi avesse organizzato le seconde due, né se le stesse rientrassero nell’ambito dei festeggiamenti del __________ di __________. Con ciò essa si è privata di una prova determinante a sostegno della sua tesi difensiva; non può pretendere di ottenere ragione in questa sede se davanti al primo giudice le sue allegazioni sono state incomplete.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 novembre 1998 dell’__________ di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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