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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.135
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00135
Lugano 4 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 presentato da
(rappr. dall’__________)
contro
la sentenza 26 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta ai PE no. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano da
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 26 novembre 1998 il Giudice di pace del circolo di Sonvico, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ ai PE sopra menzionati fattigli notificare dallo __________, ha confermato le opposizioni ai PE che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che con atto ricorsuale 2 dicembre 1998 lo __________ -per il tramite dell’__________
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento, una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di esser ritornato a miglior fortuna, l’__________ -esaminata la ricevibilità dell’opposizione dal punto di vista formale con particolare riferimento alla sua tempestività- la trasmette al giudice del luogo dell’esecuzione (SJ 1999 pag. 87);
che secondo l’art. 265a cpv. 1 LEF (ultima frase) la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto del diritto cantonale: sia ordinari, sia straordinari (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Huber U., in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, vol. III, art. 265a, N. 31);
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato dallo __________;
che comunque chi intenda opporsi alla sentenza ha la possibilità di promuovere azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF), ferma restando la possibilità del ricorso di diritto pubblico (Huber, op.cit., ibidem);
che, malgrado l'irricevibilità del ricorso, alla controparte che non ha formulato osservazioni non viene assegnata nessuna indennità.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 dicembre 1998 dello __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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