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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.14
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00014
Lugano 20 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 febbraio 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
Contro
la sentenza 3 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 20 maggio 1997 nei confronti di
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’086.85 oltre interessi a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 3 ottobre 1996 __________, preoccupato per lo stato dell’ente locato a dipendenza dell’uso riprovevole che ne faceva l’inquilino, non essendo riuscito a contattarlo ha proceduto a un’ispezione dell’appartamento accompagnato dal perito comunale che in quell’occasione ha steso un rapporto di constatazione che evidenzia lo stato deplorevole in cui si trovava l’ente locato (doc. G).
Il patrocinatore d’ufficio del convenuto si è limitato a contestare le pretese avversarie non essendo riuscito a contattare il proprio rappresentato.
Con il querelato giudizio il pretore ha respinto l’istanza ritenendo innanzi tutto ingiustificata l’ispezione dell’ente locato effettuata dal locatore il 3 ottobre 1996 senza darne preventivo avviso al conduttore e senza che vi fosse la prova che si trattasse di un caso di emergenza ai sensi del punto 17.1 del contratto di locazione. Il primo giudice ha inoltre ritenuto ingiustificata la pretesa di pagamento dell’istante per il fatto che questi, non avendo notificato al conduttore nessuna disdetta straordinaria secondo l’art. 257f cpv. 3 CO, non era legittimato a constatare lo stato dell’ente locato e ordinarne il ripristino prima della fine del rapporto di locazione dallo stesso disdetto per il 31 dicembre 1996.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale e procedurale, in specie per essersi pronunciato sulla durata del contratto escludendo che le parti vi avessero posto fine di comune accordo per il 30 settembre 1996, nonostante il convenuto non abbia sollevato nessuna contestazione al proposito. A dipendenza dell’esame di questa problematica da parte del giudice, egli lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto provare la conclusione di un accordo con controparte per porre termine al contratto per il 30 settembre 1996, prova che egli non ha ritenuto di dover fornire non avendo il convenuto contestato questa circostanza.
Con osservazioni 16 marzo 1998 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione prodotta con il ricorso, vietando l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC la facoltà per le parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, titolo di cassazione sotto il quale può essere sussunta anche l’ulteriore censura ricorsuale attinente alla violazione del diritto di essere sentito del ricorrente siccome basata sulla violazione di norme di procedura da parte del primo giudice, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Ne discende che il locatore, che ha proceduto di sua iniziativa e alla verifica dell’ente locato ordinandone poi il ripristino prima della pacifica, prossima scadenza contrattuale, senza neppure interpellare il conduttore e senza dimostrare trattarsi di un caso d’emergenza ai sensi del punto 17.1 del contratto di locazione, deve sopportare le conseguenze del suo agire prematuro.
In particolare la sentenza pretorile, oltre che conforme alle risultanze dell’ istruttoria, risulta rispettosa del diritto sostanziale, laddove fa riferimento all’art. 257f CO (cpv. 3 e 4), -nonchè implicitamente- agli art. 267 e 267 a CO.
Poiché la questione dedotta in cassazione, ossia quella dell’accertamento della data di scadenza del contratto per il 30 settembre 1996, non è stata sollevata dall’istante in prima sede, su questo punto specifico non competeva quindi al convenuto nessun particolare onere di contestazione.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con le osservazioni al ricorso può essere accolta avendo quest’ultimo comprovato il suo stato di indigenza (cfr. dichiarazione fiscale 3 febbraio 1998 dell’Ufficio di tassazione del Comune di domicilio) e considerata la fondatezza della sua resistenza all'impugnazione in esame.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 febbraio 1998 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
__________ è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio nella sede ricorsuale dello studio legale __________.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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