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Numero d'incarto:
16.1998.38
Data decisione, Autorità:
09.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00038
Lugano
9 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1998 presentato da
(patr. dall’avv.
__________)
contro
la
sentenza 12 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 10 novembre 1997 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 6’518.40
risultante a suo carico dalla sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, domanda respinta in ordine
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
-
Con
sentenza 28 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal
__________ al PE no. __________ dell’UEF di Locarno fattogli notificare da
__________ -dipendente del __________ dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1997- per
l’incasso di fr. 6’518.40 oltre accessori a saldo delle sue pretese salariali
(doc. A).
-
Con
istanza 10 novembre 1997 il __________ ha chiesto il disconoscimento del debito
di fr. 6’518.40 contestandone l’esigibilità. L’istante ritiene infatti estinto
per compensazione il proprio debito nei confronti di __________ i, verso il
quale vanta un credito di fr. 88’270.- corrispondenti a quanto quest’ultimo si
era impegnato a rifondere al datore di lavoro sulla base della convenzione
sottoscritta il 26 settembre 1996 (doc. C). In virtù di questa convenzione il
dipendente era stato autorizzato a frequentare un corso di formazione
professionale della durata di circa 2 anni i cui costi erano stati assunti dal
datore di lavoro, fermo restando l’impegno del lavoratore di restituire, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause a lui addebitabili,
un’indennità pari a un anno di salario oltre agli oneri sociali e alla tassa di
iscrizione. Poiché il rinnovo del contratto non è stato possibile per cause
attinenti alla persona del dipendente, il datore di lavoro vanta un credito di
fr. 88’270.- che egli oppone in compensazione al suo debito di fr. 6’518.40.
Il
convenuto si è opposto all’istanza contestando la competenza del giudice civile
a dirimere la vertenza siccome basata su un rapporto retto dal diritto
pubblico.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dovendo decidere preliminarmente
la propria competenza, ha qualificato il contratto tra le parti come di diritto
pubblico, ragione per la quale ha dichiarato irricevibile l’istanza per carenza
di competenza del giudice civile.
- Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 26 marzo 1998, il __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. b CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di
essersi riferito a una giurisprudenza non univoca per qualificare di diritto
pubblico il contratto sorto tra le parti, e rileva che il rapporto di lavoro
deve essere considerato di diritto privato poiché il dipendente medesimo l'ha
considerato tale al momento di scegliere la via esecutiva per l’incasso delle
proprie pretese salariali. Il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza
dedotta in cassazione sarebbe errata, non avendo il pretore decretato, per gli
stessi motivi di incompetenza del giudice civile, la nullità della precedente
sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione.
Con
osservazioni 21 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. b CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata se a torto il giudice ha negato la propria competenza.
Nel
caso di specie il pretore si è dichiarato incompetente a dipendenza della
natura giuridica del rapporto instauratosi fra le parti.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente la conclusione del primo giudice non è
arbitraria. Infatti, per qualificare di diritto pubblico il contratto d'impiego
concluso dalle parti, il primo giudice si è basato sulla natura giuridica del
consorzio. Trattandosi pacificamente di un consorzio di Comuni che è per legge
una corporazione di diritto pubblico (art. 1 Legge sul consorziamento dei
Comuni), secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie i rapporti di lavoro
con i propri dipendenti assumono carattere di natura pubblica (RDAT I
1997, 34; DTF 118 II 217 consid. 3). Nel caso concreto, a sostegno di
questa qualifica del contratto vi è inoltre il fatto che per la fissazione del
salario le parti si sono riferite al Regolamento organico del Consorzio che, al
suo art. 24, rinvia alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei
docenti (doc. B). Aggiungasi che alla base del rapporto di lavoro tra istante e
convenuto non vi è un vero e proprio contratto bensì un atto unilaterale - la
lettera di assunzione 11 dicembre 1989 del Consorzio (doc. B)- accettato per
atti concludenti dal dipendente. Tutti questi elementi non fanno che suffragare
la conclusione del primo giudice, conclusione che per stessa ammissione del
ricorrente trova riscontro nella dottrina maggioritaria, ciò che basterebbe per
renderla inattaccabile dal punto di vista dell’arbitrio (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 327, n. 2).
- Abbondanzialmente
va comunque rilevato che la sentenza 28 ottobre 1997 di rigetto provvisorio
dell’opposizione prolata dal segretario assessore, contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente, non è nulla.
Infatti,
diversamente da quanto previsto per i funzionari dello Stato, a favore dei
quali l’art. 68 LORD ha istituito un’azione diretta da proporsi dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo per l’evasione di contestazioni di natura
pecuniaria, il Regolamento del __________ non prevede alcunché al proposito. Di
conseguenza, il dipendente che rivendica il pagamento delle proprie pretese
salariali è costretto ad adire le vie giudiziarie abituali, di modo che la
sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione 28 ottobre 1997 non può essere
considerata nulla per difetto di competenza del giudice che l’ha prolata. In
particolare, in contrasto con quanto sembra affermare il ricorrente, il giudice
del rigetto (giudice di pace o pretore) decide sulla base della documentazione
su cui si fonda il credito posto in esecuzione, che può essere di natura
privata, così come di natura pubblica.
Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 23 marzo 1998 del __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 300.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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