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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.56
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00056
Lugano 17 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
contro
la sentenza 14 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1996 da
patr. dall’avv.
con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 2’546.– risultante a suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 25 giugno 1996;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Accordando il rigetto dell’opposizione il primo giudice aveva nel contempo respinto, in quanto non resa sufficientemente verosimile, l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escusso con riferimento al credito di fr. 2’546.– da lui opposto in compensazione per lavori di riparazione che la Carosserie– und Auto__________ avrebbe eseguito sul veicolo dell’istante senza che questi li abbia pagati (fattura 3 febbraio 1994).
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza del credito oppostogli in compensazione, non risultando a suo carico nessuno scoperto nei confronti dell’istante per lavori eseguiti sul suo veicolo. Egli ha inoltre rimproverato a controparte un comportamento contrario alle regole della buona fede nel sostenere questo suo credito.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie in particolare sul verbale di interrogatorio formale del convenuto che ha ammesso di avere ottenuto da controparte le prestazioni elencate nella fattura controversa (doc. A), ha concluso all’esistenza del credito dell’istante, non avendo il convenuto provato di aver pagato dette prestazioni. Egli ha quindi accolto l’istanza e ha dichiarato inesistente il debito posto in esecuzione dal convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove –in particolare le risultanze del suo interrogatorio formale– ritenendo provato il credito fatto valere da controparte, credito inesistente per quanto riferito a prestazioni effettuate sul suo veicolo, e non comprovato se riferito a una pretesa per risarcimento danni dell’istante nei suoi confronti per danni cagionati al suo veicolo. Il ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di non aver applicato l’art. 323 cpv. 2 CO che limita le possibilità di compensazione di crediti salariali alla quota pignorabile.
Con osservazioni 19 maggio 1998 la controparte postula la
reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Il primo giudice ha ritenuto che l’istante –sulla base dell’interrogatorio formale di controparte– avrebbe provato di aver fornito al convenuto le prestazioni elencate nella fattura 3 febbraio 1994 senza che questi sia riuscito a provare di averle pagate.
È vero che il convenuto, in occasione del suo interrogatorio formale, ha confermato di aver ottenuto dette prestazioni per il proprio veicolo, precisando che queste sarebbero state pagate dalla sua assicurazione. Sennonché, quanto pagato dall’assicurazione (doc. 9 e 10) non corrisponde alle prestazioni menzionate nella fattura 3 febbraio 1994 ma si riferisce a interventi diversi fatturati nel 1992.
La censura sollevata dal ricorrente a proposito della valutazione dell’interrogatorio formale non è priva di fondamento per l’evidente contraddittorietà di quelle dichiarazioni; può tuttavia restare indecisa poichè il ricorso dev’essere accolto per i motivi che seguono.
In concreto, poiché l’istante si è limitato a sollevare l’eccezione di compensazione del suo credito di cui alla fattura doc. A con quello di pari importo del lavoratore senza dimostrare e neppure sostenere che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF (CEF 29 gennaio 1993 in re B./B.; Rep 1981, 398 cons.4), l’eccezione come tale non può essere accolta mancando la prova dell’ammontare del salario eventualmente compensabile, non potendo a tal fine supplire la semplice indicazione del salario lordo del lavoratore in fr. 4’500.–.
Dal momento che l’art. 323 b cpv. 2 CO fa parte dell’elenco delle norme inderogabili, la sua mancata applicazione rientra nella casistica dell’art. 327 lett. g CPC. Ciò che non preclude all’istante la possibilità di far valere il proprio credito in altra sede.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 aprile 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 400.– a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di _____________ che rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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