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Numero d'incarto:
16.1998.59
Data decisione, Autorità:
15.09.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00059
Lugano
15 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per
cassazione 29 aprile 1998 presentato da
_____________, __________
(patr. dallo studio legale _____________)
Contro
la
sentenza 24 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 1996 nei confronti di
_____________, __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal
primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 28 novembre 1996 _____________, ditta che si occupa della vendita e riparazione
di impianti di refrigerazione, ha chiesto il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato
notificatole per l’incasso di fr. 512.30 a saldo della fattura emessa il 1°
ottobre 1996 per lavori di riparazione eseguiti su una cella frigorifera di
proprietà di quest’ultima;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la fattura 1°
ottobre 1996 (doc. B) e il bollettino di consegna no. 20509 (doc. C);
che
all’udienza di contraddittorio la convenuta si è opposta alla domanda
avversaria eccependo la corretta esecuzione del contratto da parte dell’istante
il cui intervento non sarebbe avvenuto a regola d’arte ma sarebbe dovuto essere
sistemato da altra ditta;
che
il primo giudice, anziché procedere all’emanazione della sentenza sulla base
della documentazione allegata all’istanza e delle contestazioni sollevate
dall’escussa in sede di contraddittorio, ha ordinato uno scambio di allegati
non previsto dalla procedura, dopo di che ha prolato il giudizio dedotto in
cassazione respingendo l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC;
che
la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in
virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, a prescindere dalla sopra
menzionata irregolarità procedurale avendo il primo giudice proceduto a uno scambio
di allegati non previsto dall’art. 20 n. LALEF (corrisponde al vecchio art. 387
CPC), deve essere annullata siccome frutto di un’arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie e conseguente errata applicazione del diritto materiale;
che
secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro,
che
il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti
a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF
106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);
che
nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in
ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che
nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dall’istante, in particolare
dal bollettino di consegna sottoscritto per accettazione dal signor
_____________, è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per
l’importo posto in esecuzione;
che
infatti sul bollettino di consegna, nei confronti del quale l’escussa non ha
sollevato nessun tipo di contestazione, figura l’ammontare dell’importo
rivendicato;
che
per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito;
che
all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio;
che
secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II
Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B.
c/ H.SA in Rep 1987, 150-151);
che
nel caso concreto le contestazioni sollevate dall’escussa non sono atte a
inficiare il riconoscimento di debito ritenuto che essa non ha saputo rendere
verosimile l’inutilità del medesimo o comunque la sua carente esecuzione;
che
a tal fine non può bastare il suo scritto 18 novembre 1996 alla controparte che
rappresenta il pensiero della stessa escussa e null’altro;
che
neppure la fattura 6 ottobre 1996 della __________ permette di concludere
all’inadempienza della ditta istante ritenuto che dalla stessa non risulta che
l’intervento di quest’ultima, ancorché effettuato sulla stessa cella
frigorifera, si sia reso necessario onde porre rimedio al precedente intervento
della ditta istante;
che
di conseguenza, non avendo l’escussa reso verosimile la sua eccezione di inadempienza,
il rigetto provvisorio dell’opposizione deve essere concesso limitatamente
all’importo riconosciuto di fr. 512.30 oltre interessi del 5% (art. 104 cpv. 1
CO) dal 18 novembre 1996 (data del PE, prima interpellazione agli atti ex art.
102 cpv. 1 CO);
che
–nonostante la necessità di procedere a una nuova pronuncia dipendente
dall’istanza di rigetto dell’opposizione– il ricorso può essere accolto solo
parzialmente;
che
infatti la ricorrente non solo ha ignorato il tema giuridico in esame, ossia i
presupposti per il rigetto dell’opposizione, ma –con l’annullamento del primo
giudizio– ha postulato erroneamente la condanna di controparte al pagamento del
debito, come se la lite si fosse svolta nel merito;
che
il giudizio sul ricorso induce a ripartire le spese fra le parti e a compensare
le ripetibili in virtù dell’art. 148 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le
spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 29 aprile 1998 di _____________ è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria,
limitatamente all’importo di fr. 512.30 oltre interessi del 5% dal 18 novembre
1996 l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di
questa sede di fr. 40.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono
poste a carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di
fr. 60.–.
II. Spese
e tassa di giustizia, per complessivi fr. 120.–, già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico delle parti in ragione di ½; compensate le
ripetibili.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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