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Numero d'incarto:
16.1998.69
Data decisione, Autorità:
21.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00069
Lugano
21 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 maggio 1998 presentato da
contro
la
sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 14 agosto 1996
nei confronti di
rappr.
dall’_____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 518.60 oltre
accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 318.60,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 14
agosto 1996 l’avv. _____________ ha convenuto in giudizio la _____________, con
la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione mobilia domestica, al
fine di ottenere il pagamento di fr. 518.60. L’importo fatto valere in giudizio
è composto di: fr. 318.60 a saldo del danno di complessivi fr. 718.60 subito
dal televisore dell’istante danneggiato da un fulmine (doc. C) -importo sul
quale la convenuta ha versato unicamente fr. 400.-, e fr. 200.- pari alla
franchigia trattenuta da quest’ultima su un sinistro occorso al figlio
dell’istante che ha notificato la rottura di un bastone da golf del valore di
fr. 390.- durante un trasporto aereo.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria ribadendo, limitatamente al secondo sinistro, il benfondato
della trattenuta di una franchigia di fr. 200.- sul danno al bagaglio così come
previsto dalle condizioni generali del contratto di assicurazione.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha integralmente accolto l’istanza per quanto attiene
alla richiesta di pagamento di fr. 318.60 in relazione al danneggiamento del
televisore dell’istante, mentre ha respinto la sua richiesta di pagamento della
franchigia di fr. 200.-, trattenuta che il primo giudice ha ritenuto fondata
sulla base dell’art. 12 delle condizioni complementari all’assicurazione
mobilia domestica _____________.
-
Con il presente
tempestivo ricorso l’avv. _____________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver esteso al danneggiamento del bagaglio la
franchigia prevista in caso di furto semplice.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nella
concreta fattispecie è il fatto di sapere se la franchigia di fr. 200.-
pattuita contrattualmente per il furto semplice, si estenda anche al danno
subito dall’istante ancorché di tutt’altra natura e derivante da danneggiamento
del proprio bagaglio durante un trasporto aereo.
L’art. 12 delle condizioni
complementari (CCA) all’assicurazione mobilia domestica _____________ (doc. N),
sull’interpretazione del quale le opinioni delle parti divergono, è del
seguente tenore:
“A condizione che il furto
semplice al di fuori del domicilio sia assicurato il bagaglio di viaggio è
assicurato sino all’importo stabilito in caso di danneggiamento o perdita
durante il trasporto effettuato mediante una ditta di trasporti. La franchigia
convenuta viene dedotta”.
Da parte sua il contratto
assicurativo stipulato dal ricorrente prevede la copertura di diversi tipi di
rischio, laddove la franchigia per il furto semplice fuori di casa è
espressamente prevista in fr. 200.- (doc. M).
È vero che -in base alla
giurisprudenza sorta attorno all’applicazione dell’art. 33 LCA - clausole
insolite, ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono
essere interpretate a scapito della parte che le ha redatte (DTF 116 II
347 consid. 2b). Tuttavia nel caso concreto non è necessario ricorrere a quella
norma specifica poiché la stessa CCA 666, al suo art. 6 relativo alla copertura
complementare mobilia domestica _____________, precisa in modo univoco proprio
la questione delle franchigie. La norma stabilisce infatti: “La franchigia per
danni causati da furto viene richiesta unicamente per danni causati da furto
semplice”, ciò che la esclude per sinistri di altra natura, almeno laddove una
franchigia non è stata espressa-mente pattuita..
Di fronte al chiaro tenore
di questa clausola e alla completezza degli argomenti esposti nell’istanza, il
giudice di pace avrebbe dovuto giungere a opposta conclusione, negando alla
convenuta il diritto di trattenere una franchigia per il danneg-giamento del
bagaglio durante il trasporto, siccome non pattuita contrattualmente (doc. N e
O).
Tutti questi elementi di
giudizio non permettono quindi un’inter-pretazione diversa da quella proposta
dall’istante, salvo cadere nell’arbitrio.
Ne
discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato,
deve essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera deve decidere il merito della controversia, con il conseguente
integrale accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 318. 60 oltre interessi
del 5% dal 15 gennaio 1996 (doc. F, prima interpellazione agli atti, cfr. art.
102 cpv. 1 CO e Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art.
102 CO), e fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996 (data
dell’istanza, prima interpellazione agli atti per quest’importo).
Tassa di giustizia e spese
seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le ripetibili dovute all'avv.
__________ che ha difeso interessi propri vanno fissate prescindendo dalla TOA.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 18 maggio 1998 dell’avv. _____________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è
accolta.
Di
conseguenza _____________ è condannata a pagare all’avv. _____________
l’importo di fr. 318. 60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 1996, e fr.
200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996.
- La
tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, da
anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico della
convenuta che rifonderà all’istante un’indennità di fr. 80.-.
II. Le spese e tasse
del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipati dal ricorrente,
sono poste a carico della controparte con l’obbligo di versare al ricorrente
fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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