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Numero d'incarto:
16.1998.75
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00075
Lugano
6 luglio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 20 maggio 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 18 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza
31 marzo 1998 da
(rappr.
dall’______________)
con la quale
l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’365.- oltre interessi del 5% dal 28
giugno 1997 a
titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 31 marzo 1988 _____________ ha convenuto in
giudizio la ditta _____________ presso la quale ha lavorato in qualità di
autista dal 2 al 27 giugno 1997 al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’365.–
oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, rilevato che la convenuta assente
al contraddittorio non ha contestato la pretesa dell’istante, ha accolto
l’istanza;
che
con scritto 20 maggio 1998 (trasmesso in lingua italiana il 29 maggio 1998)
_____________ è insorta contro il predetto giudizio contestando esclusivamente
la competenza del giudice adito essendo la sede della ditta a __________ e non
in Ticino;
che
trattandosi di una controversia in materia di contratto di lavoro, l’azione più
essere proposta davanti al giudice del luogo dove l’opera fu prestata (art. 17
lett. b CPC): da qui la competenza del giudice che ha prolato la sentenza dedotta
in cassazione, poiché la convenuta non ha contestato che l’istante abbia svolto
l’attività lavorativa litigiosa nel territorio cantonale;
che
poiché oggetto di impugnativa è unicamente il problema del foro competente, la
ricorrente non contestando la sua legittimazione passiva, può rimanere
irrisolta la questione della successione in diritto della società datrice di
lavoro, così come l’esistenza e la consistenza del credito posto a giudizio;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg., per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 29 maggio 1998 di _____________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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