AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.95
Data decisione, Autorità: 26.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00095
Lugano 26 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 1998 presentato da
patr. dall’avv. dott. _____________
contro
la sentenza 2 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 settembre 1997 nei confronti di
e
entrambi patr. dall’avv. _____________
con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 4’791.90 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda formulata in via riconvenzionale dai convenuti e tendente al pagamento di fr. 3’693.35 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 19 settembre 1997 _____________ e _____________ hanno convenuto in giudizio _____________ e la _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’791.90 oltre accessori, corrispondenti al danno subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell’incidente le versioni _____________te dalle parti sono almeno in parte discordanti: _____________ sostiene che mentre stava scendendo sulla strada principale che da _________ conduce a ________, si è vista improvvisamente ostruita la propria carreggiata dal veicolo _____________, che in retromarcia, stava uscendo dall'area antistante la sua autorimessa per immettersi nella circolazione. Dal canto suo _____________ contesta qualsiasi responsabilità e addebita la causa dell’incidente alla disattenzione dell’istante che non si è avveduto del suo veicolo fermo sulla carreggiata in quanto intenzionato ad accedere al proprio garage, manovra che egli era obbligato ad effettuare occupando parzialmente la carreggiata.
I convenuti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna degli istanti al pagamento di fr. 3’693.35 oltre interessi, pari al danno subito a seguito dell’urto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, in particolare la deposizione dell’unico teste diretto dell’incidente che ha confermato la posizione del veicolo _____________ fermo in parte sulla carreggiata, ha addebitato la causa dell’incidente al modo di guida del conducente _____________ che, ancorché prioritario, non ha prestato la necessaria attenzione alla strada. Egli ha quindi respinto l’istanza e accolto la domanda riconvenzionale per fr. 3’653.35.
Con il presente tempestivo gravame _____________ e _____________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi basato unicamente sulla deposizione del teste _____________ senza considerare quanto emerso dalla deposizione dell’agente di polizia _____________. Quest’ultimo, chiamato sul luogo dell’incidente per le constatazioni del caso, ha confermato le dichiarazioni delle parti, in specie quella del conducente _____________ che aveva ammesso che al momento della collisione era in movimento in quanto intenzionato a eseguire una manovra di retromarcia. I ricorrenti rimproverano inoltre al primo giudice di aver ricostruito la posizione del veicolo del convenuto al momento della collisione sulla base di pure supposizioni non suffragate da concreti elementi probatori.
Con osservazioni 21 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi agli istanti provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal convenuto _____________, ossia nel fatto per quest’ultimo di aver intrapreso una manovra di retromarcia, uscendo da un parcheggio, senza prestare la necessaria attenzione ai veicoli prioritari che circolavano regolarmente sulla carreggiata. D'altra parte, spettava ai convenuti che hanno fatto valere in via riconvenzionale una contropretesa per danni, provare che la causa dell’incidente era da ricercare nel modo di guida dell’istante.
L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
Nel caso concreto i testi _____________ (agente di polizia) e _____________ (conducente dell'autopostale che al momento dell'incidente saliva verso _____________ in senso contrario a quello della vettura _____________) concordano sulla circostanza che l'auto _____________ stava uscendo in retromarcia da un'autorimessa. Tale univocità ha indotto i convenuti a mutare la loro versione iniziale secondo cui _____________ stava accedendo al proprio garage e fosse fermo per poter aprirne la porta (cfr. memoriale conclusivo, p. 2). Che poi al momento dell'impatto questi fosse in movimento (teste _____________) o, dopo una breve retromarcia, si fosse fermato (teste _____________), nulla cambia a proposito della circostanza che _____________, lasciando una proprietà privata, si apprestasse a entrare nella circolazione e che il suo veicolo al momento dell'impatto sporgesse sul campo stradale di 50 - 60 cm: sono fatti accertati nel primo giudizio e -come rilevato - sono conformi alle risultanze istruttorie.
In altre parole, gli istanti hanno dimostrato che il comportamento del convenuto _____________ è stato di per sé contrario alle norme sulla precedenza di cui all'art. 36 cpv. 4 LCS.
Sempre in virtù dell'art. 61 cpv. 2 LCS, nel caso concreto, incombe ai convenuti provare che l'istante ha ecceduto nell'esercizio del suo diritto di precedenza.
Al proposito i ricorrenti rimproverano al primo giudice di essersi fondato su accertamenti errati.
Orbene il segretario assessore ha accertato l'assenza di prove riguardo alla pretesa eccessiva velocità tenuta dal veicolo _____________, prendendo per buona l'ipotesi secondo cui questi circolava alla velocità consentita di 50 km/h (sentenza, p. 3). Ciò nonostante ritiene provato il suo comportamento antigiuridico perché, pur resosi conto "ancora a una distanza di m. 150 che vi era un'auto ferma la cui parte posteriore ostruiva per ca. cm. 50-55 la parte destra della carreggiata, nulla ha fatto per correggere prudentemente la sua andatura, ma anzi, come affermato dal teste _____________, non ha apparentemente nemmeno rallentato (sent. p. 4).
In altre parole, il primo giudice si è fondato sul fatto che _____________ avrebbe scorto o dovuto scorgere il veicolo che ostacolava la sua corsa da una distanza di ben m. 150: ciò che rende sostenibili le conclusioni della sentenza impugnata.
A prescindere dall'accertamento o meno di tale circostanza, ossia dalla conformità con le risultanze istruttorie non tanto dell'effettiva distanza fra i veicoli al momento in cui il convenuto iniziava la sua manovra (teste _____________), ma della distanza di visibilità fra i veicoli (ciò che avrebbe imposto a _____________ di adattare la propria guida alla presenza del veicolo non prioritario sulla sua carreggiata), resta il fatto che l'accertamento del primo giudice non è contestato in questa sede. I ricorrenti infatti incentrano il loro allegato sul fatto che il veicolo _____________ fosse o no in movimento, sulla circostanza a sapere se vi sia prova che il loro veicolo potesse transitare tra quello di controparte e l'autopostale senza urtare il primo (questioni in sé d'importanza relativa), ma certamente non sull'elemento in esame.
Se ne conclude che l'elemento che ha determinato la scelta del segretario assessore non ha ragione di essere messo in causa. A queste condizioni nemmeno può essere considerato manifestamente contrario alle norme sulla circolazione stradale il giudizio (ancorché severo) sull'abuso da parte dell'istante del suo diritto di precedenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
Il ricorso per cassazione 22 luglio 1998 di _____________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--, già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico. Essi verseranno a controparte l'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione: ___________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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