AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.00113
Data decisione, Autorità:
31.01.2000, CCC
Incarto n.
16.1999.00113
Lugano
31 gennaio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25
ottobre 1999 presentato da
__________ e
contro
la sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 nei
confronti di
con la quale gli istanti hanno chiesto il
pagamento di fr. 1'320.60 oltre interessi nonché
il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE no. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
__________ e __________ sono comproprietari della particella
__________ RFD costituito di un terreno e una stalla. Dal mese di giugno 1995
il fondo è stato occupato da __________ sulla base di un comodato nell'ambito
del quale questi era tenuto alla manutenzione del fondo. A far tempo
dall'estate 1998 il comodatario ha però trascurato la pulizia del fondo, tant'è
che il Municipio di __________ è intervenuto presso i proprietari diffidandoli
a voler procedere in tal senso (doc. A e B). Poiché __________. non avrebbe
dato seguito alle sollecitazioni 27 luglio e 24 agosto 1998 con le quali gli
istanti gli avrebbero intimato di eseguire al più presto la pulizia del fondo,
questi si sono rivolti a un terzo, il giardiniere __________, che per i lavori
di pulizia del fondo ha emesso la fattura 3 settembre 1998 per complessivi fr.
1'320.60 (doc. E). Di questo importo gli istanti hanno chiesto in causa la
rifusione a __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestando di aver ricevuto una regolare messa in mora da parte degli istanti,
ai quali rimprovera in particolare di aver proceduto ai lavori di manutenzione
ad opera di terzi prima ancora che fosse scaduto il termine assegnato loro dal
Municipio (7 settembre 1998), privandolo così della possibilità di procedervi
egli stesso.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
785.30.
-
Con
il presente tempestivo gravame gli istanti sono insorti contro la decisione del
giudice di pace, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver posto a loro carico una partecipazione a spese cagionate
esclusivamente dall'inadempienza del convenuto.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
- Prima
di considerare se le censure ricorsuali corrispondono effettivamente a motivi
di cassazione in conformità con l'art. 327 CPC, dev'essere considerato se la
sentenza impugnata presenti i presupposti minimi di validità. In virtù del
rinvio operato dall'art. 299 CPC, alla procedura davanti ai giudici di pace e
ai pretori come istanza unica si applicano -per quanto riguarda la sentenza-
gli art. 283 segg. CPC. Per quanto riguarda il contenuto delle sentenze, l'art.
285 cpv. 2 lett. e CPC prevede tra l'altro che esse, pena la loro nullità,
devono esporre i motivi di fatto e di diritto che inducono il giudice alla
decisione vera e propria. In altre parole il giudice deve spiegare, ancorché
succintamente, perché si risolve a dar torto a una parte e ragione all'altra.
Per quanto riguarda i motivi di diritto è sufficiente che il giudice indichi
sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni
legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi / Trezzini, art.
285 CPC, n. 1, 2 e 9).
Nel
concreto, la sentenza in esame, riferisce l'iniziativa del giudice di aver
proposto una transazione, assegnando alle parti un termine per comunicare la
loro eventuale adesione. Giacché quella proposta non aveva raccolto il consenso
di una parte, senza dare spiegazione alcuna, il giudice di pace ha ritenuto
"di dover mantenere la sua proposta", ossia che ogni parte fosse
tenuta a sopportare la metà delle spese della fattura __________. Nella
sentenza sono riferiti i motivi che stavano alla base della proposta transattiva,
ossia, per il convenuto, il fatto che i lavori fatturati erano stati eseguiti
prima della scadenza del termine assegnato dal Comune di __________,
impedendogli di porvi mano egli stesso; per gli istanti, il fatto che la moglie
del convenuto avesse verbalmente lasciato intendere la disponibilità di questi
ad assumersi parte della spesa. Argomenti comunque che, se -accertati o meno-
potevano teoricamente essere tali da indurre le parti a una soluzione
stragiudiziale della vertenza, non potevano essere assunti pari pari come
motivazione della sentenza anche perché estranei a qualsiasi considerazione
giuridica della fattispecie. Anzi, essi erano esplicitamente il frutto della
"mancanza di chiarezza sulla completa responsabilità sia da una parte piuttosto
che dall'altra", lamentata dal giudice in ingresso alla proposta
transattiva, inviata alle parti con esposto scritto 3 agosto 1999. Ne discende
che, oltre alla nullità della sentenza a causa del cennato motivo processuale,
la decisione rappresenta esplicitamente una soluzione equitativa della lite,
permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC, come norma d'eccezione alla
regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Comm. di Berna,
1966, art. 4 CC, N. 16 segg.); eventualità che nel caso concreto non è data.
- In
virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente
comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio. In tal modo, non v'è
motivo per affrontare le censure ricorsuali.
Al
giudice di pace deve comunque ancora essere ricordato il mancato ossequio
dell'art. 298 CPC che gli fa obbligo di verbalizzare tutti gli atti
processuali, comprese le allegazioni delle parti, ancorché riassunte. Ciò è di
particolare importanza proprio nella procedura cosiddetta inappellabile dove le
allegazioni di risposta (ma anche di replica e di duplica) sono per principio
orali (art. 294 cpv. 2 CPC), ma non per questo non devono far parte
dell'incarto. Nel caso concreto, quando la sentenza impugnata fa riferimento al
"risultato dell'udienza", rimanda a un atto processuale non
riscontrabile nell'incarto.
-
Con
il rinvio dell'incarto al giudice di pace, egli dovrà esclusivamente emettere
una nuova decisione, visto come non vi sia stata istruttoria, né necessità di
riconvocare le parti per un dibattimento finale. Affrontando nuovamente il
merito della vertenza, egli dovrà tuttavia considerare se gli istanti avrebbero
potuto caricare alla controparte le spese litigiose senz'altra formalità,
eventualmente verificando l'esigibilità della prestazione di fare richiesta al
convenuto (art. 98 cpv. 1 CO), ovvero la validità e il significato per
quest'ultimo di un termine, verosimilmente coincidente con quello assegnato
agli istanti dal Municipio di __________, anche a dipendenza della sua eventuale
mancata notifica a __________.
-
A
dipendenza dell'esito del gravame e della particolarità della fattispecie, non
si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
pronuncia:
-
La
sentenza 5 ottobre 1999 del Giudice di pace è nulla.
-
Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
al Giudice di pace
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster